Art. 27.
                          V i g i l a n z a
 
   1.  Gli  enti  dipendenti  inviano  al  competente  Assessore, nei
termini dallo stesso fissati, relazioni illustrative dello  stato  di
attuazione  dei  piani  e dei programmi, nonche' dell'andamento della
gestione.
   2. Su richiesta dell'Assessore competente i Collegi  dei  revisori
riferiscono  allo  stesso  su  specifici  aspetti  della gestione dei
rispettivi enti.
   3. La Giunta regionale puo' annullare in qualunque tempo, per  mo-
tivate ragioni di interesse pubblico, senza pregiudizio per i diritti
acquisiti da terzi, gli atti illegittimi degli enti dipendenti.