Art. 27. V i g i l a n z a 1. Gli enti dipendenti inviano al competente Assessore, nei termini dallo stesso fissati, relazioni illustrative dello stato di attuazione dei piani e dei programmi, nonche' dell'andamento della gestione. 2. Su richiesta dell'Assessore competente i Collegi dei revisori riferiscono allo stesso su specifici aspetti della gestione dei rispettivi enti. 3. La Giunta regionale puo' annullare in qualunque tempo, per mo- tivate ragioni di interesse pubblico, senza pregiudizio per i diritti acquisiti da terzi, gli atti illegittimi degli enti dipendenti.