Art. 28. Attivita' ispettiva 1. Gli enti dipendenti sono tenuti a consentire lo svolgimento di ispezioni da parte di collaboratori regionali nominati dal Presidente della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente per materia. 2. L'attivita' ispettiva ha per oggetto la verifica dell'attivita' svolta dagli enti sotto il profilo della correttezza amministrativa, dell'efficienza e dell'efficacia, nonche' del rispetto degli indirizzi della programmazione regionale e delle direttive impartite. 3. Dell'attivita' ispettiva e' redatto apposito processo verbale che viene trasmesso all'ente interessato, al Presidente della Giunta regionale e all'Assessore competente per materia.