Art. 28.
                         Attivita' ispettiva
 
   1.  Gli enti dipendenti sono tenuti a consentire lo svolgimento di
ispezioni da parte di collaboratori regionali nominati dal Presidente
della Giunta regionale  su  proposta  dell'Assessore  competente  per
materia.
   2. L'attivita' ispettiva ha per oggetto la verifica dell'attivita'
svolta  dagli enti sotto il profilo della correttezza amministrativa,
dell'efficienza  e  dell'efficacia,  nonche'   del   rispetto   degli
indirizzi della programmazione regionale e delle direttive impartite.
   3.  Dell'attivita'  ispettiva e' redatto apposito processo verbale
che viene trasmesso all'ente interessato, al Presidente della  Giunta
regionale e all'Assessore competente per materia.