Art. 29.
                        Controlli sostitutivi
 
   1.  In  caso di gravi disfunzioni o deficienze amministrative, per
violazioni di legge o di regolamenti ovvero per  altre  irregolarita'
che  compromettano il normale funzionamento di un ente dipendente, il
Presidente della  Giunta  regionale,  previa  conforme  delibera  del
Consiglio, adottata su proposta della Giunta, decreta lo scioglimento
degli  organi dell'ente stesso. Con il medesimo decreto il Presidente
nomina altresi' un commissario per l'amministrazione provvisoria.
   2. Nelle more della procedura di cui al  comma  1,  il  Presidente
della  Giunta  regionale,  per  motivi di grave e urgente necessita',
puo' sospendere con proprio decreto gli organi medesimi nominando  un
commissario per la provvisoria amministrazione dell'ente.
   3.  In  caso  di  omissione  o di ritardo nell'adozione di un atto
obbligatorio per espressa disposizione, il  Presidente  della  Giunta
regionale  assegna  un  termine  per  il suo compimento, trascorso il
quale, dispone l'invio di un  commissario  per  l'adozione  dell'atto
stesso.