Art. 3.
                       Requisiti per le nomine
 
   1.   Tutte   le   persone   chiamate   a   svolgere   funzioni  di
amministrazione,  direzione  e  controllo  presso   qualsiasi   ente,
istituzione,  associazione, impresa o soggetto giuridico di qualsiasi
tipo in rappresentanza della Regione o per scelta di alcuno dei  suoi
organi,  debbono  possedere la onorabilita' necessaria e l'esperienza
adeguata per esercitare le dette funzioni, in relazione ai  fini  che
la  Regione  intenda  perseguire  ed  ai  programmi  che  essa  abbia
adottato.
   2. I requisiti di onorabilita' non sussistono per coloro  i  quali
si  trovino  nelle condizioni di cui all'art. 15 della legge 19 marzo
1990, n. 55 e successive modifiche ed  integrazioni  ed  inoltre  nei
confronti   di   coloro  che  siano  stati  condannati  con  sentenza
definitiva a pena detentiva per uno  dei  reati  previsti  nel  regio
decreto-legge  12  marzo  1936,  n. 375 e successive modificazioni ed
integrazioni ovvero per uno dei delitti previsti nel  Titolo  XI  del
Libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
   3.  I  requisiti di esperienza vengono determinati di caso in caso
dall'organo competente a provvedere alla nomina  nel  rispetto  delle
normative  particolari.  Occorre  tuttavia  che  i  nominati  abbiano
esercitato, anche  come  dipendenti,  attivita'  di  amministrazione,
direzione o controllo nel settore privato o pubblico.