Art. 3. Requisiti per le nomine 1. Tutte le persone chiamate a svolgere funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso qualsiasi ente, istituzione, associazione, impresa o soggetto giuridico di qualsiasi tipo in rappresentanza della Regione o per scelta di alcuno dei suoi organi, debbono possedere la onorabilita' necessaria e l'esperienza adeguata per esercitare le dette funzioni, in relazione ai fini che la Regione intenda perseguire ed ai programmi che essa abbia adottato. 2. I requisiti di onorabilita' non sussistono per coloro i quali si trovino nelle condizioni di cui all'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche ed integrazioni ed inoltre nei confronti di coloro che siano stati condannati con sentenza definitiva a pena detentiva per uno dei reati previsti nel regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni ed integrazioni ovvero per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del Libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. 3. I requisiti di esperienza vengono determinati di caso in caso dall'organo competente a provvedere alla nomina nel rispetto delle normative particolari. Occorre tuttavia che i nominati abbiano esercitato, anche come dipendenti, attivita' di amministrazione, direzione o controllo nel settore privato o pubblico.