Art. 30. Norma finale 1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, provvede al riordino degli organi collegiali secondo i criteri stabiliti dal comma 28 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e alla soppressione di quelli che non siano ritenuti utili. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna. Bologna, 27 maggio 1994 BERSANI