Art. 30.
                            Norma finale
 
   1.  Entro  sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il
Consiglio regionale, su proposta della Giunta, provvede  al  riordino
degli  organi  collegiali  secondo  i  criteri stabiliti dal comma 28
dell'art. 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e alla  soppressione
di quelli che non siano ritenuti utili.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla e farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.
    Bologna, 27 maggio 1994
 
                               BERSANI