Art. 5.
                       Ambito di applicazione
 
   1. Le nomine di competenza regionale sono effettuate in base  alle
disposizioni  del  presente  Capo al fine di assicurare pubblicita' e
possibilita' di partecipazione al procedimento, nonche' di consentire
il controllo della comunita' regionale.
   2. I procedimenti previsti per l'attuazione del disposto del comma
1  non  si applicano quando la scelta della persona da nominare debba
essere effettuata tra consiglieri regionali o tra  assessori,  ovvero
la   persona   sia   direttamente  individuabile  in  base  a  leggi,
regolamenti,  statuti  o  convenzioni.  Tali  procedimenti   non   si
applicano  neppure  alle  nomine  degli  organi  collegiali meramente
interni all'Amministrazione regionale, i cui atti costituiscono parte
di procedimenti amministrativi e sono diretti ad esprimere  pareri  e
valutazioni  o  ad  effettuare  accertamenti,  nonche' alle nomine da
effettuare   in   base   a   designazioni   di    soggetti    esterni
all'Amministrazione regionale.
   3.  Le nomine di cui al presente Capo non possono di regola essere
cumulate; esse non sono rinnovabili per piu' di una volta; di  regola
la  durata degli incarichi conferiti senza prefissione di termine non
puo' superare i dieci anni. Ogni  deroga  deve  essere  adeguatamente
motivata.