Art. 5. Ambito di applicazione 1. Le nomine di competenza regionale sono effettuate in base alle disposizioni del presente Capo al fine di assicurare pubblicita' e possibilita' di partecipazione al procedimento, nonche' di consentire il controllo della comunita' regionale. 2. I procedimenti previsti per l'attuazione del disposto del comma 1 non si applicano quando la scelta della persona da nominare debba essere effettuata tra consiglieri regionali o tra assessori, ovvero la persona sia direttamente individuabile in base a leggi, regolamenti, statuti o convenzioni. Tali procedimenti non si applicano neppure alle nomine degli organi collegiali meramente interni all'Amministrazione regionale, i cui atti costituiscono parte di procedimenti amministrativi e sono diretti ad esprimere pareri e valutazioni o ad effettuare accertamenti, nonche' alle nomine da effettuare in base a designazioni di soggetti esterni all'Amministrazione regionale. 3. Le nomine di cui al presente Capo non possono di regola essere cumulate; esse non sono rinnovabili per piu' di una volta; di regola la durata degli incarichi conferiti senza prefissione di termine non puo' superare i dieci anni. Ogni deroga deve essere adeguatamente motivata.