Art. 6. Inizio del procedimento 1. Il procedimento ha inizio con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione di un avviso della nomina da effettuare. A cura del responsabile del relativo procedimento l'avviso e' pubblicato in tempo utile per il regolare svolgimento delle procedure e per la puntuale ricostituzione degli organi alla loro scadenza e contiene almeno le seguenti indicazioni: a) l'organismo e la carica a cui si riferisce la nomina; b) i requisiti e le condizioni occorrenti per la nomina e le funzioni connesse alla carica; c) gli emolumenti a qualsiasi titolo connessi alla carica o quanto meno la indicazione dei criteri e delle regole fissati per la loro determinazione; d) l'organo competente a provvedere alla nomina, al quale devono essere avanzate le candidature; e) la Commissione consiliare competente a formulare il parere, nei casi in cui la nomina e' di competenza del Consiglio; f) le modalita' e i termini per la presentazione delle candidature. 2. Di ogni avviso viene inviata copia ai giornali quotidiani e periodici che abbiano diffusione nella regione ed alle stazioni radiotelevisive in essa operanti.