Art. 6.
                       Inizio del procedimento
 
   1.  Il  procedimento ha inizio con la pubblicazione nel Bollettino
ufficiale della Regione di un avviso della nomina  da  effettuare.  A
cura   del   responsabile   del  relativo  procedimento  l'avviso  e'
pubblicato in tempo utile per il regolare svolgimento delle procedure
e per la puntuale ricostituzione degli organi alla  loro  scadenza  e
contiene almeno le seguenti indicazioni:
     a) l'organismo e la carica a cui si riferisce la nomina;
     b)  i  requisiti  e  le condizioni occorrenti per la nomina e le
funzioni connesse alla carica;
     c) gli emolumenti a qualsiasi  titolo  connessi  alla  carica  o
quanto  meno la indicazione dei criteri e delle regole fissati per la
loro determinazione;
     d) l'organo competente a provvedere alla nomina, al quale devono
essere avanzate le candidature;
     e) la Commissione consiliare competente a formulare  il  parere,
nei casi in cui la nomina e' di competenza del Consiglio;
     f)   le  modalita'  e  i  termini  per  la  presentazione  delle
candidature.
   2. Di ogni avviso viene inviata copia  ai  giornali  quotidiani  e
periodici  che  abbiano  diffusione  nella  regione  ed alle stazioni
radiotelevisive in essa operanti.