Art. 7.
           Presentazione delle candidature e deliberazione
 
   1. Entro trenta giorni  dalla  pubblicazione  dell'avviso  di  cui
all'art.  6  qualsiasi  soggetto  politico,  ente  o  cittadino  puo'
presentare proposte di candidatura. Ogni proposta deve  indicare  gli
incarichi  eventualmente  svolti  -  o  in corso di svolgimento - dal
candidato e deve contenere gli elementi  necessari  a  comprovare  il
possesso dei requisiti previsti.
   2.  Quando  la  nomina  sia di competenza del Consiglio, una volta
scaduto il termine previsto dal comma 1,  la  competente  Commissione
consiliare esamina le candidature e dichiara inammissibili quelle dei
soggetti  privi  dei  necessari  requisiti,  accerta l'inesistenza di
cause  di  ineleggibilita',  indica  le   eventuali   situazioni   di
incompatibilita'  ed  esprime  proprie  valutazioni.  Decorsi  trenta
giorni dalla scadenza del termine stesso, il Consiglio  procede  alla
nomina anche se il parere della Commissione non sia stato reso.
   3.  Tutte  le  nomine  vengono  effettuate  dall'organo competente
scegliendo tra le persone candidate secondo le regole di cui ai commi
1 e 2.
   4. I  provvedimenti  di  nomina  sono  pubblicati  nel  Bollettino
ufficiale  della  Regione  e  trasmessi  ai  giornali e alle stazioni
radiotelevisive di cui al comma 2 dell'art. 6.