Art. 7. Presentazione delle candidature e deliberazione 1. Entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 6 qualsiasi soggetto politico, ente o cittadino puo' presentare proposte di candidatura. Ogni proposta deve indicare gli incarichi eventualmente svolti - o in corso di svolgimento - dal candidato e deve contenere gli elementi necessari a comprovare il possesso dei requisiti previsti. 2. Quando la nomina sia di competenza del Consiglio, una volta scaduto il termine previsto dal comma 1, la competente Commissione consiliare esamina le candidature e dichiara inammissibili quelle dei soggetti privi dei necessari requisiti, accerta l'inesistenza di cause di ineleggibilita', indica le eventuali situazioni di incompatibilita' ed esprime proprie valutazioni. Decorsi trenta giorni dalla scadenza del termine stesso, il Consiglio procede alla nomina anche se il parere della Commissione non sia stato reso. 3. Tutte le nomine vengono effettuate dall'organo competente scegliendo tra le persone candidate secondo le regole di cui ai commi 1 e 2. 4. I provvedimenti di nomina sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione e trasmessi ai giornali e alle stazioni radiotelevisive di cui al comma 2 dell'art. 6.