Art. 8. Adempimenti successivi alla nomina 1. Il nominato provvede entro venti giorni: a) a dichiarare l'accettazione dell'incarico all'organo regionale competente e a dare atto dell'avvenuta cessazione di ogni eventuale situazione di incompatibilita'; b) a dichiarare, sul proprio onore, l'appartenenza a societa', enti o associazioni di qualsiasi genere quando tale appartenenza o il vincolo associativo possano determinare un conflitto di interessi con l'incarico assunto, ovvero siano tali da renderne rilevante la conoscenza a garanzia della trasparenza e della imparzialita' della pubblica Amministrazione; c) a trasmettere copia della piu' recente dichiarazione dei redditi e della situazione patrimoniale. 2. La dichiarazione di cui alla lettera b) del comma 1 viene integrata con riferimento alle appartenenze poste in essere successivamente. La dichiarazione di cui alla lettera c) del comma 1 deve essere aggiornata annualmente, per il periodo della carica, entro venti giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della denuncia dei redditi. 3. La mancanza o l'infedelta' delle dichiarazioni o degli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 comporta la decadenza, salvo che non possa essere riconosciuta una colpa lieve o la buona fede.