Art. 8.
                 Adempimenti successivi alla nomina
 
   1. Il nominato provvede entro venti giorni:
     a)  a   dichiarare   l'accettazione   dell'incarico   all'organo
regionale  competente  e a dare atto dell'avvenuta cessazione di ogni
eventuale situazione di incompatibilita';
     b) a dichiarare, sul proprio onore, l'appartenenza  a  societa',
enti o associazioni di qualsiasi genere quando tale appartenenza o il
vincolo associativo possano determinare un conflitto di interessi con
l'incarico  assunto,  ovvero  siano  tali  da  renderne  rilevante la
conoscenza a garanzia della trasparenza e della  imparzialita'  della
pubblica Amministrazione;
     c)  a  trasmettere  copia  della  piu' recente dichiarazione dei
redditi e della situazione patrimoniale.
   2. La dichiarazione di cui alla  lettera  b)  del  comma  1  viene
integrata   con   riferimento   alle  appartenenze  poste  in  essere
successivamente. La dichiarazione di cui alla lettera c) del comma  1
deve  essere  aggiornata  annualmente,  per  il periodo della carica,
entro venti giorni dalla scadenza del termine  per  la  presentazione
della denuncia dei redditi.
   3.   La  mancanza  o  l'infedelta'  delle  dichiarazioni  o  degli
adempimenti di cui ai commi 1 e 2 comporta la  decadenza,  salvo  che
non possa essere riconosciuta una colpa lieve o la buona fede.