Art. 9.
                          Albo delle nomine
 
   1.  Presso il Consiglio regionale e' istituito l'Albo delle nomine
conferite ai sensi del presente Capo. L'Albo e' predisposto, tenuto e
aggiornato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio secondo modalita'
che  assicurino  una  agevole  consultazione  dello   stesso   e   la
possibilita' di una completa conoscenza dei procedimenti e degli atti
di nomina.
   2. Nell'Albo devono comunque essere indicati:
     a)  il  nome  e  cognome,  la  data  e il luogo di nascita delle
persone che ricoprono o hanno ricoperto incarichi;
     b) il riferimento alle  norme  sulla  base  delle  quali  si  e'
provveduto alla nomina;
     c)  gli  estremi  del  provvedimento  e  della pubblicazione sul
Bollettino ufficiale;
     d) la durata dell'incarico e la data di scadenza dello stesso;
     e) i compensi  e  le  indennita'  a  qualunque  titolo  connessi
all'incarico stesso.
   3. Dall'Albo sono depennati i dati relativi agli incarichi cessati
da due anni.
   4. Tutti i cittadini hanno diritto di prendere visione dell'Albo.