Art. 9. Albo delle nomine 1. Presso il Consiglio regionale e' istituito l'Albo delle nomine conferite ai sensi del presente Capo. L'Albo e' predisposto, tenuto e aggiornato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio secondo modalita' che assicurino una agevole consultazione dello stesso e la possibilita' di una completa conoscenza dei procedimenti e degli atti di nomina. 2. Nell'Albo devono comunque essere indicati: a) il nome e cognome, la data e il luogo di nascita delle persone che ricoprono o hanno ricoperto incarichi; b) il riferimento alle norme sulla base delle quali si e' provveduto alla nomina; c) gli estremi del provvedimento e della pubblicazione sul Bollettino ufficiale; d) la durata dell'incarico e la data di scadenza dello stesso; e) i compensi e le indennita' a qualunque titolo connessi all'incarico stesso. 3. Dall'Albo sono depennati i dati relativi agli incarichi cessati da due anni. 4. Tutti i cittadini hanno diritto di prendere visione dell'Albo.