Art. 10. Profilassi della echinococcosi e della leishmaniosi 1. Tutti i cani devono essere sottoposti a trattamento periodico contro la tenia echinococco secondo le cadenze previste dal piano regionale di eradicazione della echinococcosi, nonche' al periodico prelievo di sangue per la sierodiagnosi della leishmaniosi. 2. L'Assessore dell'igiene, sanita' e assistenza sociale emana apposite direttive sulla cadenza temporale e sulle altre modalita' dei prelievi per la sierodiagnosi della leishmaniosi. 3. I trattamenti ed i prelievi sono effettuati gratuitamente dai servizi veterinari delle Unita' sanitarie locali nonche' dai veterinari liberi professionisti con spese a carico del proprietario o detentore del cane.