Art. 10.
         Profilassi della echinococcosi e della leishmaniosi
 
   1. Tutti i cani devono essere sottoposti a  trattamento  periodico
contro  la  tenia  echinococco  secondo le cadenze previste dal piano
regionale di eradicazione della echinococcosi, nonche'  al  periodico
prelievo di sangue per la sierodiagnosi della leishmaniosi.
   2.  L'Assessore  dell'igiene,  sanita'  e assistenza sociale emana
apposite direttive sulla cadenza temporale e  sulle  altre  modalita'
dei prelievi per la sierodiagnosi della leishmaniosi.
   3.  I  trattamenti ed i prelievi sono effettuati gratuitamente dai
servizi  veterinari  delle  Unita'  sanitarie  locali   nonche'   dai
veterinari  liberi professionisti con spese a carico del proprietario
o detentore del cane.