Art. 11.
             Trasferimento, smarrimento o morte del cane
 
   1. I proprietari o detentori, a qualsiasi titolo, del cane  devono
segnalare  al  servizio  veterinario  dell'Unita' sanitaria locale di
competenza i mutamenti nella titolarita'  della  proprieta'  o  nella
detenzione, lo smarrimento o la morte dell'animale.
   2.  La  segnalazione  deve avvenire tempestivamente, anche tramite
mezzo telefonico, e comunque essere  confermata  per  iscritto  entro
quindici giorni dagli eventi di cui al primo comma.
   3.  In  caso  di  mutamenti  di  residenza  del proprietario o del
detentore,  ovvero  di  trasferimento  della   proprieta'   o   della
detenzione, come pure nel caso di animali acquistati in altre Regioni
in  cui,  pur  essendo istituita l'anagrafe canina, l'identificazione
sia  effettuata  diversamente  da  quanto  disposto  dal   precedente
articolo   5,  il  cane  deve  essere  reiscritto  presso  l'anagrafe
dell'Unita' sanitaria locale competente per territorio, con il codice
ad esso gia' attribuito.