Art. 11. Trasferimento, smarrimento o morte del cane 1. I proprietari o detentori, a qualsiasi titolo, del cane devono segnalare al servizio veterinario dell'Unita' sanitaria locale di competenza i mutamenti nella titolarita' della proprieta' o nella detenzione, lo smarrimento o la morte dell'animale. 2. La segnalazione deve avvenire tempestivamente, anche tramite mezzo telefonico, e comunque essere confermata per iscritto entro quindici giorni dagli eventi di cui al primo comma. 3. In caso di mutamenti di residenza del proprietario o del detentore, ovvero di trasferimento della proprieta' o della detenzione, come pure nel caso di animali acquistati in altre Regioni in cui, pur essendo istituita l'anagrafe canina, l'identificazione sia effettuata diversamente da quanto disposto dal precedente articolo 5, il cane deve essere reiscritto presso l'anagrafe dell'Unita' sanitaria locale competente per territorio, con il codice ad esso gia' attribuito.