Art. 12. Abbandono e custodia degli animali 1. Chiunque abbandona cani, gatti o altri animali custoditi nel proprio luogo di residenza o di domicilio e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 300.000 a L. 1.000.000. 2. Il proprietario o detentore, a qualsiasi titolo, degli animali di cui al comma precedente, in caso di sopravvenuta e comprovata impossibilita' di mantenimento deve chiedere al competente servizio veterinario dell'Unita' sanitaria locale di essere autorizzato a consegnare l'animale ad apposite strutture di ricovero pubbliche o private.