Art. 12.
                 Abbandono e custodia degli animali
 
   1. Chiunque abbandona cani, gatti o altri  animali  custoditi  nel
proprio  luogo  di residenza o di domicilio e' punito con la sanzione
amministrativa del  pagamento  di  una  somma  da  L.  300.000  a  L.
1.000.000.
   2.  Il proprietario o detentore, a qualsiasi titolo, degli animali
di cui al comma precedente, in  caso  di  sopravvenuta  e  comprovata
impossibilita'  di  mantenimento deve chiedere al competente servizio
veterinario dell'Unita' sanitaria  locale  di  essere  autorizzato  a
consegnare  l'animale  ad  apposite strutture di ricovero pubbliche o
private.