Art. 13.
                       Controllo delle nascite
 
   1.  I  servizi  veterinari  delle  Unita'  sanitarie  locali,   su
richiesta   dei  proprietari,  dei  detentori  o  delle  associazioni
protezionistiche,  predispongono  interventi   preventivi   atti   al
controllo  delle nascite della popolazione canina e felina servendosi
delle  proprie   strutture   o   dei   presidi   veterinari   privati
convenzionati.
   2.  La  limitazione  delle  nascite,  decisa  dai  proprietari, e'
effettuata previa anestesia se la natura dell'intervento lo richiede,
con mezzi chirurgici e chimici, con  modalita'  ed  effetti  tali  da
preservare, per quanto possibile, la vitalita' sessuale dell'animale.
Gli interventi sono eseguiti esclusivamente dai medici veterinari.
   3.  Gli  interventi  riguardanti  gli  animali  di proprieta' sono
effettuati a spese  del  richiedente  sulla  base  di  un  tariffario
concordato   dalla   Regione  con  l'ordine  provinciale  dei  medici
veterinari entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge.