Art. 13. Controllo delle nascite 1. I servizi veterinari delle Unita' sanitarie locali, su richiesta dei proprietari, dei detentori o delle associazioni protezionistiche, predispongono interventi preventivi atti al controllo delle nascite della popolazione canina e felina servendosi delle proprie strutture o dei presidi veterinari privati convenzionati. 2. La limitazione delle nascite, decisa dai proprietari, e' effettuata previa anestesia se la natura dell'intervento lo richiede, con mezzi chirurgici e chimici, con modalita' ed effetti tali da preservare, per quanto possibile, la vitalita' sessuale dell'animale. Gli interventi sono eseguiti esclusivamente dai medici veterinari. 3. Gli interventi riguardanti gli animali di proprieta' sono effettuati a spese del richiedente sulla base di un tariffario concordato dalla Regione con l'ordine provinciale dei medici veterinari entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.