Art. 14.
                  Protezione dei gatti in liberta'
 
   1. La Regione promuove la tutela dei gatti che vivono in stato  di
liberta'.  E'  vietato  a  chiunque maltrattarli e spostarli dal loro
"habitat".
   2.  I  gatti  che  vivono  liberi   devono   essere   sterilizzati
dall'Unita'  sanitaria  locale  di  competenza  e  reimmessi nel loro
gruppo.
   3. Enti o associazioni iscritte  all'albo  regionale  possono,  in
accordo  con  le  Unita'  sanitarie  locali  di  competenza, avere in
gestione le colonie di  felini  che  vivono  in  stato  di  liberta',
curandone la salute e le condizioni di sopravvivenza.
   4.  I gatti liberi possono essere soppressi soltanto se gravemente
ammalati o incurabili.
   5.  La  decisione  della   soppressione   spetta   unicamente   al
veterinario dell'Unita' sanitaria locale di competenza.