Art. 14. Protezione dei gatti in liberta' 1. La Regione promuove la tutela dei gatti che vivono in stato di liberta'. E' vietato a chiunque maltrattarli e spostarli dal loro "habitat". 2. I gatti che vivono liberi devono essere sterilizzati dall'Unita' sanitaria locale di competenza e reimmessi nel loro gruppo. 3. Enti o associazioni iscritte all'albo regionale possono, in accordo con le Unita' sanitarie locali di competenza, avere in gestione le colonie di felini che vivono in stato di liberta', curandone la salute e le condizioni di sopravvivenza. 4. I gatti liberi possono essere soppressi soltanto se gravemente ammalati o incurabili. 5. La decisione della soppressione spetta unicamente al veterinario dell'Unita' sanitaria locale di competenza.