Art. 15.
             Tutela dell'integrita' fisica degli animali
 
   1. Il compimento di atti crudeli su animali e l'impiego di animali
che  per vecchiaia, ferite o malattie non sono piu' idonei al lavoro,
e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di  una  somma
da L. 500.000 a L. 1.000.000.
   2.  L'uccisione  di  un  animale  senza  giustificato  motivo o la
produzione di lesioni, parimenti ingiustificate, tali  da  richiedere
la   soppressione   dell'animale,   sono   punite   con  la  sanzione
amministrativa del  pagamento  di  una  somma  da  L.  600.000  a  L.
1.000.000.
   3.  Sono  vietati  gli  spettacoli,  le  gare, le rappresentazioni
pubbliche e le forme  di  addestramento  che  comportino  sevizie  di
animali,  secondo  quanto  indicato  dalla  tabella  A  allegata alla
presente legge. La violazione di tali disposizioni e' punita  con  la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 500.000 a L.
3.000.000,  fatto  salvo  quanto  disposto dall'articolo 71 del regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773.
   4. Chiunque cede a titolo gratuito od oneroso cani o gatti o altre
specie animali al fine di sperimentazione, in violazione delle  leggi
vigenti,  e'  punito  con la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da L. 5.000.000 a L. 10.000.000.
   5. Chiunque cagiona la diffusione  di  una  malattia  tra  animali
soggiace  alla  sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
L. 80.000 a L. 800.000.
   6.  L'avvelenamento  di  animali  causato  da  acque  di scarico e
rifiuti  inquinati,  da  terreno  avvelenato   o   dall'impiego   non
appropriato  di prodotti chimici, nonche' dalla mancata recinzione di
discariche e rifiuti e' punito con  la  sanzione  amministrativa  del
pagamento  di  una  somma  pari  al  doppio del valore dell'animale e
comunque non inferiore a L. 100.000.
   7.  Le  Unita'   sanitarie   locali   garantiscono   la   presenza
obbligatoria  di un veterinario a gare e la vigilanza su spettacoli e
rappresentazioni che implichino l'uso di animali.