Art. 15. Tutela dell'integrita' fisica degli animali 1. Il compimento di atti crudeli su animali e l'impiego di animali che per vecchiaia, ferite o malattie non sono piu' idonei al lavoro, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 500.000 a L. 1.000.000. 2. L'uccisione di un animale senza giustificato motivo o la produzione di lesioni, parimenti ingiustificate, tali da richiedere la soppressione dell'animale, sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 600.000 a L. 1.000.000. 3. Sono vietati gli spettacoli, le gare, le rappresentazioni pubbliche e le forme di addestramento che comportino sevizie di animali, secondo quanto indicato dalla tabella A allegata alla presente legge. La violazione di tali disposizioni e' punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 500.000 a L. 3.000.000, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 71 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. 4. Chiunque cede a titolo gratuito od oneroso cani o gatti o altre specie animali al fine di sperimentazione, in violazione delle leggi vigenti, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 5.000.000 a L. 10.000.000. 5. Chiunque cagiona la diffusione di una malattia tra animali soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 80.000 a L. 800.000. 6. L'avvelenamento di animali causato da acque di scarico e rifiuti inquinati, da terreno avvelenato o dall'impiego non appropriato di prodotti chimici, nonche' dalla mancata recinzione di discariche e rifiuti e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma pari al doppio del valore dell'animale e comunque non inferiore a L. 100.000. 7. Le Unita' sanitarie locali garantiscono la presenza obbligatoria di un veterinario a gare e la vigilanza su spettacoli e rappresentazioni che implichino l'uso di animali.