Art. 16.
                 Modalita' di custodia degli animali
 
   1. Chiunque possieda o detenga animali,  a  qualunque  titolo,  e'
obbligato  a  provvedere  ad  un trattamento adeguato alla specie, al
mantenimento ed alla nutrizione degli stessi.
   2. Gli animali devono disporre di uno spazio sufficiente,  fornito
di  tettoia  idonea a ripararli dalle intemperie e tale da consentire
un adeguato movimento e la possibilita' di  accovacciarsi  ove  siano
legati con catene. La catena, ove necessaria, deve avere la lunghezza
minima  di  metri 5 oppure di metri 3 se fissata tramite un anello di
scorrimento ed un gancio snodabile ad  una  fune  di  scorrimento  di
almeno 5 metri.
   3.  Chiunque  custodisce  presso  la propria abitazione o in altri
locali, in proprieta' o in detenzione, animali, deve  garantire  loro
condizioni  igieniche  e  ambientali tali da non recare nocumento ne'
alla loro salute, ne' all'igiene ed alla quiete delle persone.