Art. 16. Modalita' di custodia degli animali 1. Chiunque possieda o detenga animali, a qualunque titolo, e' obbligato a provvedere ad un trattamento adeguato alla specie, al mantenimento ed alla nutrizione degli stessi. 2. Gli animali devono disporre di uno spazio sufficiente, fornito di tettoia idonea a ripararli dalle intemperie e tale da consentire un adeguato movimento e la possibilita' di accovacciarsi ove siano legati con catene. La catena, ove necessaria, deve avere la lunghezza minima di metri 5 oppure di metri 3 se fissata tramite un anello di scorrimento ed un gancio snodabile ad una fune di scorrimento di almeno 5 metri. 3. Chiunque custodisce presso la propria abitazione o in altri locali, in proprieta' o in detenzione, animali, deve garantire loro condizioni igieniche e ambientali tali da non recare nocumento ne' alla loro salute, ne' all'igiene ed alla quiete delle persone.