Art. 17. Modalita' del trasporto degli animali 1. Il trasporto e la custodia degli animali, da chiunque siano effettuati e per qualunque motivo, devono avvenire in modo adeguato alla specie, con esclusione di ogni sofferenza. 2. I mezzi di trasporto o gli imballaggi devono essere tali da proteggere gli animali da intemperie o lesioni e consentire altresi' l'ispezione e la cura degli stessi; la ventilazione e la cubatura d'aria devono essere adeguate alle condizioni di trasporto ed alle specie animali trasportate. 3. Ad ogni trasporto di animali si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1982, n. 624, emanato in attuazione della direttiva CEE n. 77/489 in materia di protezione degli animali.