Art. 17.
                Modalita' del trasporto degli animali
 
   1. Il trasporto e la custodia degli  animali,  da  chiunque  siano
effettuati  e  per qualunque motivo, devono avvenire in modo adeguato
alla specie, con esclusione di ogni sofferenza.
   2. I mezzi di trasporto o gli imballaggi  devono  essere  tali  da
proteggere  gli animali da intemperie o lesioni e consentire altresi'
l'ispezione e la cura degli stessi; la  ventilazione  e  la  cubatura
d'aria  devono  essere  adeguate alle condizioni di trasporto ed alle
specie animali trasportate.
   3. Ad ogni trasporto di animali si applicano  le  disposizioni  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1982, n. 624,
emanato  in  attuazione  della  direttiva CEE n. 77/489 in materia di
protezione degli animali.