Art. 18. Vigilanza 1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge e' affidata, oltre che al servizio veterinario di ciascuna U.S.L.: a) agli addetti al servizio di polizia municipale, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979 e della legge 7 marzo 1986, n. 5; b) agli agenti del corpo di vigilanza ambientale di cui alla legge regionale 5 novembre 1985, n. 26; c) alle guardie volontarie delle associazioni di tutela degli animali, secondo quanto disposto dall'articolo 19 della presente legge.