Art. 18.
                              Vigilanza
 
   1.  La  vigilanza  sull'applicazione  della  presente   legge   e'
affidata, oltre che al servizio veterinario di ciascuna U.S.L.:
     a)  agli  addetti  al  servizio  di polizia municipale, ai sensi
dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31  marzo
1979 e della legge 7 marzo 1986, n. 5;
     b)  agli  agenti  del  corpo di vigilanza ambientale di cui alla
legge regionale 5 novembre 1985, n. 26;
     c) alle guardie volontarie delle associazioni  di  tutela  degli
animali,  secondo  quanto  disposto  dall'articolo  19 della presente
legge.