Art. 19.
                           Guardie zoofile
 
   1. Per la vigilanza sull'applicazione  della  presente  legge,  il
Presidente  della  Giunta  regionale,  su proposta delle associazioni
iscritte al Registro regionale del volontariato, procede alla  nomina
di guardie giurate addette alla protezione degli animali - denominate
guardie  zoofile  -  in  possesso  dei requisiti prescritti dal regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, testo unico di pubblica  sicurezza  e
dal regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.
   2.  Le guardie zoofile svolgono i loro compiti a titolo volontario
e gratuito  alle  dipendenze  dei  servizi  veterinari  delle  Unita'
sanitarie    locali,    in    collegamento    con   le   associazioni
protezionistiche.
   3. Possono essere proposti dalle associazioni  protezionistiche  i
giovani iscritti nelle liste di leva che intendono ottenere, ai sensi
e  per gli effetti della legge 15 dicembre 1972, n. 772, e successive
modificazioni, il riconoscimento dell'obiezione di coscienza.
   4.  Il  servizio  sostitutivo  civile  nell'attivita'  di  guardia
zoofila  dovra'  avvenire  previa  convenzione tra il Ministro per la
difesa e gli  enti  o  associazioni  indicati.  A  tal  fine  trovano
applicazione  le norme del decreto del Presidente della Repubblica 28
novembre 1977, n. 1139, recante disposizioni per  l'attuazione  della
legge 15 dicembre 1972, n. 772.