Art. 19. Guardie zoofile 1. Per la vigilanza sull'applicazione della presente legge, il Presidente della Giunta regionale, su proposta delle associazioni iscritte al Registro regionale del volontariato, procede alla nomina di guardie giurate addette alla protezione degli animali - denominate guardie zoofile - in possesso dei requisiti prescritti dal regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, testo unico di pubblica sicurezza e dal regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. 2. Le guardie zoofile svolgono i loro compiti a titolo volontario e gratuito alle dipendenze dei servizi veterinari delle Unita' sanitarie locali, in collegamento con le associazioni protezionistiche. 3. Possono essere proposti dalle associazioni protezionistiche i giovani iscritti nelle liste di leva che intendono ottenere, ai sensi e per gli effetti della legge 15 dicembre 1972, n. 772, e successive modificazioni, il riconoscimento dell'obiezione di coscienza. 4. Il servizio sostitutivo civile nell'attivita' di guardia zoofila dovra' avvenire previa convenzione tra il Ministro per la difesa e gli enti o associazioni indicati. A tal fine trovano applicazione le norme del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1977, n. 1139, recante disposizioni per l'attuazione della legge 15 dicembre 1972, n. 772.