Art. 21. Promozione educativa 1. La Regione promuove, con la collaborazione dei servizi veterinari delle Unita' sanitarie locali, degli ordini professionali, dei medici veterinari e delle associazioni per la protezione degli animali, programmi di informazione ed educazione al rispetto degli animali ed alla tutela della loro salute al fine di realizzare sul territorio un corretto rapporto uomo-animale-ambiente. 2. La Regione autorizza altresi' l'istituzione di corsi di formazione professionale per personale ausiliario da utilizzare presso strutture veterinarie pubbliche. 3. La Regione istituisce altresi', entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, in collaborazione con Prov- ince, associazioni ed ordini professionali dei medici veterinari nell'ambito del piano annuale di formazione professionale, corsi di riqualificazione professionale del personale dei servizi veterinari delle Unita' sanitarie locali. 4. La Regione promuove, attraverso le necessarie intese con le competenti autorita' scolastiche, lo svolgimento, nell'ambito delle attivita' scolastiche integrative e di sostegno, di appositi programmi di informazione e di educazione al rispetto degli animali e alla tutela della loro salute.