Art. 21.
                        Promozione educativa
 
   1.  La  Regione  promuove,  con  la  collaborazione  dei   servizi
veterinari delle Unita' sanitarie locali, degli ordini professionali,
dei  medici  veterinari  e delle associazioni per la protezione degli
animali, programmi di informazione ed educazione  al  rispetto  degli
animali  ed  alla  tutela della loro salute al fine di realizzare sul
territorio un corretto rapporto uomo-animale-ambiente.
   2.  La  Regione  autorizza  altresi'  l'istituzione  di  corsi  di
formazione  professionale  per  personale  ausiliario  da  utilizzare
presso strutture veterinarie pubbliche.
   3. La Regione istituisce altresi', entro sei mesi  dalla  data  di
entrata  in  vigore della presente legge, in collaborazione con Prov-
ince, associazioni ed  ordini  professionali  dei  medici  veterinari
nell'ambito  del  piano annuale di formazione professionale, corsi di
riqualificazione  professionale  del personale dei servizi veterinari
delle Unita' sanitarie locali.
   4. La Regione promuove, attraverso le  necessarie  intese  con  le
competenti  autorita'  scolastiche, lo svolgimento, nell'ambito delle
attivita'  scolastiche  integrative  e  di  sostegno,   di   appositi
programmi di informazione e di educazione al rispetto degli animali e
alla tutela della loro salute.