Art. 3.
                        Competenze dei Comuni
 
   1.  I Comuni singoli o associati provvedono al risanamento ed alla
gestione dei canili comunali secondo quanto disposto  dagli  articoli
6, 7 e 8 della presente legge.
   2.  Agli  animali custoditi nel canile sanitario e nelle strutture
private si assicurano condizioni di vita adeguata alla loro specie  e
non mortificanti.
   3.  Ogni  canile  sanitario e' dotato di un servizio permanente di
guardia veterinaria, preposta ad interventi urgenti di  vaccinazione,
chirurgia o di soppressione eutanasica.