Art. 3. Competenze dei Comuni 1. I Comuni singoli o associati provvedono al risanamento ed alla gestione dei canili comunali secondo quanto disposto dagli articoli 6, 7 e 8 della presente legge. 2. Agli animali custoditi nel canile sanitario e nelle strutture private si assicurano condizioni di vita adeguata alla loro specie e non mortificanti. 3. Ogni canile sanitario e' dotato di un servizio permanente di guardia veterinaria, preposta ad interventi urgenti di vaccinazione, chirurgia o di soppressione eutanasica.