Art. 4.
                  Istituzione dell'anagrafe canina
 
   1. Presso il servizio veterinario delle Unita' sanitarie locali e'
istituita  l'anagrafe  del  cane,  alla  quale devono essere iscritti
tutti gli animali presenti nel territorio regionale.
   2. I proprietari o i detentori, a qualsiasi titolo,  residenti  in
Sardegna o ivi dimoranti per un periodo di tempo superiore ai novanta
giorni, devono iscrivere gli animali entro il termine di dieci giorni
dalla  nascita  o,  comunque,  dall'acquisizione  del  possesso; allo
stesso ufficio dovra' essere denunciato lo  smarrimento  o  la  morte
dell'animale entro sette giorni dall'evento.
   3.  All'atto  dell'iscrizione  deve  essere  compilata  l'apposita
scheda, secondo il modello predisposto dall'Assessorato dell'igiene e
sanita'  e  dell'assistenza  sociale  ed   approvato   dalla   Giunta
regionale;  la  scheda  verra'  utilizzata anche per la registrazione
degli interventi di profilassi  e  di  polizia  veterinaria  eseguiti
sull'animale.
   4.  Nella scheda devono essere riportati: luogo e data di nascita,
stato segnaletico,  nome  del  cane,  generalita'  ed  indirizzo  del
proprietario o del detentore ed il codice assegnato all'animale.
   5.  Copia della scheda deve essere consegnata al proprietario o al
detentore e deve seguire il cane nei trasferimenti  di  proprieta'  o
detenzione.
   6.  Il  proprietario  o  il detentore e' tenuto a comunicare entro
trenta giorni l'eventuale cambio di residenza.
   7. In sede di prima applicazione le Unita', sanitarie locali  sono
tenute ad istituire l'anagrafe canina entro sei mesi dalla entrata in
vigore  della  presente  legge.  I proprietari o i detentori dei cani
sono   tenuti   a   provvedere   all'iscrizione   entro   tre    mesi
dall'istituzione dell'anagrafe canina.
   8.  L'omessa  iscrizione  all'anagrafe  e'  punita con la sanzione
amministrativa del  pagamento  di  una  somma  da  L.  300.000  a  L.
1.000.000.