Art. 4. Istituzione dell'anagrafe canina 1. Presso il servizio veterinario delle Unita' sanitarie locali e' istituita l'anagrafe del cane, alla quale devono essere iscritti tutti gli animali presenti nel territorio regionale. 2. I proprietari o i detentori, a qualsiasi titolo, residenti in Sardegna o ivi dimoranti per un periodo di tempo superiore ai novanta giorni, devono iscrivere gli animali entro il termine di dieci giorni dalla nascita o, comunque, dall'acquisizione del possesso; allo stesso ufficio dovra' essere denunciato lo smarrimento o la morte dell'animale entro sette giorni dall'evento. 3. All'atto dell'iscrizione deve essere compilata l'apposita scheda, secondo il modello predisposto dall'Assessorato dell'igiene e sanita' e dell'assistenza sociale ed approvato dalla Giunta regionale; la scheda verra' utilizzata anche per la registrazione degli interventi di profilassi e di polizia veterinaria eseguiti sull'animale. 4. Nella scheda devono essere riportati: luogo e data di nascita, stato segnaletico, nome del cane, generalita' ed indirizzo del proprietario o del detentore ed il codice assegnato all'animale. 5. Copia della scheda deve essere consegnata al proprietario o al detentore e deve seguire il cane nei trasferimenti di proprieta' o detenzione. 6. Il proprietario o il detentore e' tenuto a comunicare entro trenta giorni l'eventuale cambio di residenza. 7. In sede di prima applicazione le Unita', sanitarie locali sono tenute ad istituire l'anagrafe canina entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge. I proprietari o i detentori dei cani sono tenuti a provvedere all'iscrizione entro tre mesi dall'istituzione dell'anagrafe canina. 8. L'omessa iscrizione all'anagrafe e' punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 300.000 a L. 1.000.000.