Art. 5.
                      Codice di riconoscimento
 
   1. Il cane iscritto all'anagrafe e' contrassegnato da un codice di
riconoscimento,  impresso mediante inoculazione di un microprocessore
sottocutaneo, effettuata sulla faccia sinistra del collo,  alla  base
del  padiglione  auricolare.  Il  microprocessore  deve  contenere in
memoria un codice alfanumerico di dodici cifre inalterabile e  unico,
che  possa  essere  evidenziato  da  apposito lettore. Deve, inoltre,
contenere in sigla l'indicazione della  Unita'  sanitaria  locale  di
riferimento.
   2.  Le tecniche impiegate per l'inoculazione devono essere tali da
evitare sofferenza all'animale.
   3. L'inoculazione e' eseguita gratuitamente  a  cura  dei  servizi
veterinari  dell'Unita'  sanitaria  locale  o  da  veterinari  liberi
professionisti convenzionati con le Unita' sanitarie locali.
   4. L'inoculazione puo' essere eseguita  anche  da  veterinari  non
convenzionati, purche' autorizzati dalla Unita' sanitaria locale.
   5. I dati concernenti i cani iscritti all'anagrafe sono comunicati
alle associazioni protezionistiche che ne facciano richiesta.
   6.  La  mancata  sottoposizione  all'inoculazione e' punita con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma di L. 100.000.