Art. 5. Codice di riconoscimento 1. Il cane iscritto all'anagrafe e' contrassegnato da un codice di riconoscimento, impresso mediante inoculazione di un microprocessore sottocutaneo, effettuata sulla faccia sinistra del collo, alla base del padiglione auricolare. Il microprocessore deve contenere in memoria un codice alfanumerico di dodici cifre inalterabile e unico, che possa essere evidenziato da apposito lettore. Deve, inoltre, contenere in sigla l'indicazione della Unita' sanitaria locale di riferimento. 2. Le tecniche impiegate per l'inoculazione devono essere tali da evitare sofferenza all'animale. 3. L'inoculazione e' eseguita gratuitamente a cura dei servizi veterinari dell'Unita' sanitaria locale o da veterinari liberi professionisti convenzionati con le Unita' sanitarie locali. 4. L'inoculazione puo' essere eseguita anche da veterinari non convenzionati, purche' autorizzati dalla Unita' sanitaria locale. 5. I dati concernenti i cani iscritti all'anagrafe sono comunicati alle associazioni protezionistiche che ne facciano richiesta. 6. La mancata sottoposizione all'inoculazione e' punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di L. 100.000.