Art. 6. Programma di prevenzione del randagismo 1. In attuazione dell'articolo 2 della legge 14 agosto 1991, n. 281, la Regione predispone un programma annuale di prevenzione del randagismo finalizzato alla costruzione ed alla ristrutturazione dei canili municipali. 2. Il programma contiene: a) I criteri di riparto dei contributi ai Comuni previsti dagli articoli 3 e 8 della legge 14 agosto 1991, n. 281; b) l'ammontare del contributo concesso a ciascun Comune; c) la localizzazione, la tipologia e la ricettivita' di ciascuna struttura finanziata. 3. Il programma e' approvato con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore dell'igiene, sanita' e assistenza sociale, sentita la competente Commissione consiliare entro il 30 maggio di ogni anno, sulla base delle richieste dei Comuni. 4. Entro il 30 marzo di ogni anno i Comuni presentano all'Assessorato dell'igiene, sanita' e assistenza sociale la domanda di contributo, corredata da: a) copia della deliberazione del Consiglio comunale concernente la richiesta di contributi; b) il progetto di massima della struttura e la sua localizzazione; c) il piano finanziario con l'indicazione delle diverse fonti di finanziamento. 5. I contributi sono erogati nella misura del 60 per cento all'atto dell'approvazione del programma regionale e per la quota restante al completamento dell'opera.