Art. 6.
               Programma di prevenzione del randagismo
 
   1. In attuazione dell'articolo 2 della legge 14  agosto  1991,  n.
281,  la  Regione  predispone un programma annuale di prevenzione del
randagismo finalizzato alla costruzione ed alla ristrutturazione  dei
canili municipali.
   2. Il programma contiene:
     a)  I criteri di riparto dei contributi ai Comuni previsti dagli
articoli 3 e 8 della legge 14 agosto 1991, n. 281;
     b) l'ammontare del contributo concesso a ciascun Comune;
     c) la localizzazione, la tipologia e la ricettivita' di ciascuna
struttura finanziata.
   3.  Il  programma  e'  approvato  con  deliberazione  della Giunta
regionale,  su  proposta  dell'Assessore   dell'igiene,   sanita'   e
assistenza  sociale,  sentita  la  competente  Commissione consiliare
entro il 30 maggio di ogni  anno,  sulla  base  delle  richieste  dei
Comuni.
   4.   Entro   il   30  marzo  di  ogni  anno  i  Comuni  presentano
all'Assessorato dell'igiene, sanita' e assistenza sociale la  domanda
di contributo, corredata da:
     a)  copia della deliberazione del Consiglio comunale concernente
la richiesta di contributi;
     b)  il  progetto  di  massima   della   struttura   e   la   sua
localizzazione;
     c) il piano finanziario con l'indicazione delle diverse fonti di
finanziamento.
   5.  I  contributi  sono  erogati  nella  misura  del  60 per cento
all'atto dell'approvazione del programma regionale  e  per  la  quota
restante al completamento dell'opera.