Art. 8. Requisiti delle strutture di ricovero 1. Tutte le strutture destinate alla custodia permanente o temporanea di animali a scopo di commercio, addestramento o ricovero devono essere dotate di requisiti strutturali, funzionali ed igienico sanitari stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. 2. L'inosservanza degli standard di cui al comma precedente e' punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 300.000 a L. 1.000.000, per le strutture di custodia a scopo di ricovero, e da L. 1.000.000 a L. 5.000.000, per le strutture di custodia a scopo di addestramento o commercio.