Art. 8.
                Requisiti delle strutture di ricovero
 
   1.  Tutte  le  strutture  destinate  alla  custodia  permanente  o
temporanea  di animali a scopo di commercio, addestramento o ricovero
devono essere dotate di requisiti strutturali, funzionali ed igienico
sanitari stabiliti con deliberazione della Giunta regionale,  sentita
la   competente   Commissione   consiliare   entro   novanta   giorni
dall'entrata in vigore della presente legge.
   2.  L'inosservanza  degli  standard  di cui al comma precedente e'
punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una  somma  da
L.  300.000  a  L. 1.000.000, per le strutture di custodia a scopo di
ricovero, e da L. 1.000.000 a  L.  5.000.000,  per  le  strutture  di
custodia a scopo di addestramento o commercio.