Art. 9.
                      Controllo del randagismo
 
   1.  I  cani  vaganti  catturati, regolarmente identificati, devono
essere restituiti al proprietario o detentore.
   2. I cani vaganti non identificati devono essere catturati, a cura
del servizio veterinario dell'Unita' sanitaria locale competente  per
territorio  che  provvede agli adempimenti di cui agli articoli 4 e 5
della presente legge; nessuno, al di fuori degli addetti ai  suddetti
servizi, puo' procedere alla cattura di cani randagi.
   3.  La  cattura  deve  essere  effettuata con sistemi indolori. E'
vietato l'uso di tagliole e di bocconi avvelenati, nonche'  l'uso  di
trappole  che  non  consentono una rapida segnalazione della presenza
dell'animale catturato.
   4. La decorrenza del periodo di sequestro ha  inizio  dal  momento
dell'avviso  al  proprietario  del ritrovamento dell'animale iscritto
all'anagrafe.
   5. Le spese di cattura, custodia ed  eventuali  cure  dell'animale
sono, in ogni caso, a carico del proprietario o detentore.
   6.   Gli  animali  non  reclamati  entro  sessanta  giorni,  (dopo
l'osservazione  sanitaria)  possono  essere  ceduti  gratuitamente  a
privati  che  diano  idonee  garanzie  di buon trattamento, ad enti o
associazioni protezionistiche; e' fatto divieto a chiunque di  cedere
gli  animali  ad  istituti  o  privati  che effettuino esperimenti di
vivisezione.
   7. I cani ritrovati o accalappiati possono essere soppressi, in
modo eutanasico, solo se gravemente malati  o  affetti  da  patologie
progressivamente   debilitanti  o  incurabili,  o  se  di  comprovata
pericolosita'. Alla soppressione provvedono esclusivamente  i  medici
veterinari.
   8.  E'  comunque  vietata la soppressione dei cani al di fuori dei
casi previsti dal comma precedente.
   9. Chi per errore o involontariamente uccida un cane  identificato
deve darne segnalazione entro cinque giorni al Sindaco del Comune del
territorio in cui e' avvenuto il fatto.
   10.  I  veterinari  liberi professionisti che nell'esercizio della
loro attivita'  vengano  a  conoscenza  dell'esistenza  di  cani  non
iscritti  all'anagrafe,  hanno  l'obbligo di segnalare la circostanza
all'Unita' sanitaria locale competente.