Art. 9. Controllo del randagismo 1. I cani vaganti catturati, regolarmente identificati, devono essere restituiti al proprietario o detentore. 2. I cani vaganti non identificati devono essere catturati, a cura del servizio veterinario dell'Unita' sanitaria locale competente per territorio che provvede agli adempimenti di cui agli articoli 4 e 5 della presente legge; nessuno, al di fuori degli addetti ai suddetti servizi, puo' procedere alla cattura di cani randagi. 3. La cattura deve essere effettuata con sistemi indolori. E' vietato l'uso di tagliole e di bocconi avvelenati, nonche' l'uso di trappole che non consentono una rapida segnalazione della presenza dell'animale catturato. 4. La decorrenza del periodo di sequestro ha inizio dal momento dell'avviso al proprietario del ritrovamento dell'animale iscritto all'anagrafe. 5. Le spese di cattura, custodia ed eventuali cure dell'animale sono, in ogni caso, a carico del proprietario o detentore. 6. Gli animali non reclamati entro sessanta giorni, (dopo l'osservazione sanitaria) possono essere ceduti gratuitamente a privati che diano idonee garanzie di buon trattamento, ad enti o associazioni protezionistiche; e' fatto divieto a chiunque di cedere gli animali ad istituti o privati che effettuino esperimenti di vivisezione. 7. I cani ritrovati o accalappiati possono essere soppressi, in modo eutanasico, solo se gravemente malati o affetti da patologie progressivamente debilitanti o incurabili, o se di comprovata pericolosita'. Alla soppressione provvedono esclusivamente i medici veterinari. 8. E' comunque vietata la soppressione dei cani al di fuori dei casi previsti dal comma precedente. 9. Chi per errore o involontariamente uccida un cane identificato deve darne segnalazione entro cinque giorni al Sindaco del Comune del territorio in cui e' avvenuto il fatto. 10. I veterinari liberi professionisti che nell'esercizio della loro attivita' vengano a conoscenza dell'esistenza di cani non iscritti all'anagrafe, hanno l'obbligo di segnalare la circostanza all'Unita' sanitaria locale competente.