IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. I commi 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 5 della legge regionale n. 16 del 1990 sono sostituiti dai seguenti: "3. L'inquadramento e' disposto, nei limiti delle disponibilita' esistenti nella dotazione organica del personale del ruolo unico regionale, con decreto dell'Assessore degli affari generali, personali e riforma della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale. 4. L'inquadramento avviene nella qualifica funzionale corrispondente alla qualifica posseduta nell'amministrazione di provenienza, secondo la seguente tabella: 1 dirigenza - 8a qualifica funzionale; 9 livello - 8a qualifica funzionale; 8 livello - 8a qualifica funzionale; 7 livello (capo tecnico) - 7a qualifica funzionale. 5. Al personale cosi' inquadrato e' riconosciuta per intero ed a tutti gli effetti l'anzianita' di servizio, sia effettiva che figurativa, maturata e formalmente accertata presso l'amministrazione di provenienza. 6. Il personale del Corpo delle miniere comandato presso l'Amministrazione regionale che non presenti domanda di passaggio cessa dalla posizione di comando alla scadenza del termine previsto nel decreto di comando e comunque non oltre il termine di cui al comma 2 dell'articolo 4".