IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1. I commi 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 5 della legge regionale n. 16
del 1990 sono sostituiti dai seguenti:
   "3.  L'inquadramento  e' disposto, nei limiti delle disponibilita'
esistenti nella dotazione organica  del  personale  del  ruolo  unico
regionale,   con   decreto   dell'Assessore  degli  affari  generali,
personali e riforma della Regione, su  conforme  deliberazione  della
Giunta regionale.
   4.    L'inquadramento    avviene    nella   qualifica   funzionale
corrispondente  alla  qualifica  posseduta  nell'amministrazione   di
provenienza, secondo la seguente tabella:
    1› dirigenza - 8a qualifica funzionale;
    9› livello - 8a qualifica funzionale;
    8› livello - 8a qualifica funzionale;
    7› livello (capo tecnico) - 7a qualifica funzionale.
   5.  Al  personale cosi' inquadrato e' riconosciuta per intero ed a
tutti  gli  effetti  l'anzianita'  di  servizio,  sia  effettiva  che
figurativa, maturata e formalmente accertata presso l'amministrazione
di provenienza.
   6.   Il   personale  del  Corpo  delle  miniere  comandato  presso
l'Amministrazione regionale che non  presenti  domanda  di  passaggio
cessa  dalla  posizione di comando alla scadenza del termine previsto
nel decreto di comando e comunque non oltre  il  termine  di  cui  al
comma 2 dell'articolo 4".