Art. 2.
                     Contributi sugli interessi
 
   1. L'articolo 8 della legge regionale n. 16 del 1983 e' sostituito
dal seguente:
   "Art.  8.  -  1.  Per  le  finalita'  di  cui  alla presente legge
l'Amministrazione regionale corrisponde un contributo sugli interessi
relativi alle singole operazioni, pari alla differenza tra la rata di
ammortamento  calcolata  al  tasso  di  riferimento  e  la  rata   di
ammortamento  calcolata  a un tasso pari al 36 per cento dello stesso
tasso di riferimento vigente alla data di stipulazione del  contratto
di finanziamento.
   2.  L'ammontare  dell'agevolazione  deve comunque essere contenuto
entro il massimale CEE di aiuto calcolato in equivalente  sovvenzione
netto".