Art. 2. Contributi sugli interessi 1. L'articolo 8 della legge regionale n. 16 del 1983 e' sostituito dal seguente: "Art. 8. - 1. Per le finalita' di cui alla presente legge l'Amministrazione regionale corrisponde un contributo sugli interessi relativi alle singole operazioni, pari alla differenza tra la rata di ammortamento calcolata al tasso di riferimento e la rata di ammortamento calcolata a un tasso pari al 36 per cento dello stesso tasso di riferimento vigente alla data di stipulazione del contratto di finanziamento. 2. L'ammontare dell'agevolazione deve comunque essere contenuto entro il massimale CEE di aiuto calcolato in equivalente sovvenzione netto".