Art. 10.
   Aree libere interessate dai piani particolareggiati di recupero
 
   1. Le aree  libere  interessate  dai  piani  particolareggiati  di
recupero,  con  esclusione  quindi di quelle occupate da edificazione
abusiva,   ai   fini   della   determinazione   dell'indennita'    di
espropriazione  per  pubblica utilita', vanno considerate a tutti gli
effetti come ricadenti entro i perimetri dei centri edificati.