Art. 10. Aree libere interessate dai piani particolareggiati di recupero 1. Le aree libere interessate dai piani particolareggiati di recupero, con esclusione quindi di quelle occupate da edificazione abusiva, ai fini della determinazione dell'indennita' di espropriazione per pubblica utilita', vanno considerate a tutti gli effetti come ricadenti entro i perimetri dei centri edificati.