Art. 11. Contributi per la formazione degli strumenti urbanistici 1. L'articolo 25 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, gia' sostituito con l'articolo 5 della legge regionale 21 agosto 1984, n. 66, e' cosi' sostituito: "Art. 25. 1. L'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente concede contributi nelle spese per la redazione, revisione e rielaborazione degli strumenti urbanistici generali, particolareggiati o ad essi assimilati, nonche' per indagini geologiche, studi agricolo- forestali, rilievi aerofotogrammetrici anche su supporto magnetico (cartografia numerica digitalizzata). 2. Qualora l'Ufficio tecnico dell'Amministrazione si avvalga di consulenze esterne, il contributo per i soli onorari e' ridotto al 50 per cento della spesa. 3. Le modalita' per la concessione dei contributi assessoriali, che possono raggiungere il 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile, saranno disciplinate con apposito regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 4. I contributi possono essere richiesti dagli organi ordinari delle amministrazioni dei comuni, province e consorzi per le aree di sviluppo industriale (ASI), nonche' dai commissari sostitutivamente nominati. 5. I contributi sono concessi anche per le revisioni generali dei piani approvati nonche' per le rielaborazioni di quelli respinti. 6. Sono abrogati il comma 12 dell'articolo 3 e l'articolo 7 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15. 7. Nel regolamento di cui al comma 3 sono altresi' determinati i compensi spettanti ai progettisti per la redazione o la revisione dei piani urbanistici, in funzione dell'estensione del territorio comunale e della complessita' dei piani urbanistici da approntare, nonche' le indennita' speciali spettanti ai componenti degli uffici tecnici degli enti locali, qualora essi provvedano direttamente alla redazione o alla revisione del piano".