Art. 11.
      Contributi per la formazione degli strumenti urbanistici
 
   1.  L'articolo  25  della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71,
gia' sostituito con l'articolo 5  della  legge  regionale  21  agosto
1984, n. 66, e' cosi' sostituito:
 
                              "Art. 25.
 
   1.  L'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente concede
contributi nelle spese per la redazione, revisione  e  rielaborazione
degli  strumenti  urbanistici  generali,  particolareggiati o ad essi
assimilati,  nonche'  per  indagini   geologiche,   studi   agricolo-
forestali,  rilievi  aerofotogrammetrici  anche su supporto magnetico
(cartografia numerica digitalizzata).
   2. Qualora l'Ufficio tecnico dell'Amministrazione  si  avvalga  di
consulenze esterne, il contributo per i soli onorari e' ridotto al 50
per cento della spesa.
   3.  Le  modalita'  per la concessione dei contributi assessoriali,
che possono  raggiungere  il  100  per  cento  della  spesa  ritenuta
ammissibile,  saranno disciplinate con apposito regolamento approvato
con decreto del Presidente della Regione su  proposta  dell'Assessore
regionale  per  il  territorio  e  l'ambiente entro centoventi giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
   4. I contributi possono essere  richiesti  dagli  organi  ordinari
delle  amministrazioni dei comuni, province e consorzi per le aree di
sviluppo industriale (ASI), nonche' dai  commissari  sostitutivamente
nominati.
   5.  I contributi sono concessi anche per le revisioni generali dei
piani approvati nonche' per le rielaborazioni di quelli respinti.
   6. Sono abrogati il comma 12 dell'articolo 3 e l'articolo 7  della
legge regionale 30 aprile 1991, n. 15.
   7.  Nel  regolamento di cui al comma 3 sono altresi' determinati i
compensi spettanti ai progettisti per la redazione o la revisione dei
piani  urbanistici,  in  funzione  dell'estensione   del   territorio
comunale  e  della  complessita' dei piani urbanistici da approntare,
nonche' le indennita' speciali spettanti ai componenti  degli  uffici
tecnici  degli enti locali, qualora essi provvedano direttamente alla
redazione o alla revisione del piano".