Art. 13.
            Controlli ispettivi ed interventi sostitutivi
                   dell'Amministrazione regionale
 
   1.  Il  responsabile  dell'unita'  organizzativa di cui al comma 1
dell'articolo  1,  fermo  restando  quanto  previsto  dal   comma   7
dell'articolo  7  della  legge  28 febbraio 1985, n. 47, e successive
modifiche ed integrazioni, redige e trasmette  ogni  quindici  giorni
all'Assessorato  regionale  del  territorio  e dell'ambiente l'elenco
delle ordinanze di sospensione dei  lavori,  delle  ingiunzioni  alla
demolizione,  degli accertamenti dell'inottemperanza alla ingiunzione
a demolire, delle immissioni nel possesso, nonche' delle ordinanze di
demolizione, disposti nei quindici giorni.
   2. L'Assessore regionale per il  territorio  e  l'ambiente,  sulla
scorta degli elenchi trasmessi, dispone gli interventi sostitutivi di
propria competenza.
   3.  L'Assessore  regionale  per il territorio e l'ambiente dispone
controlli ispettivi regolari e casuali presso i comuni della Regione,
al fine di verificare  lo  stato  di  attuazione  delle  norme  della
presente  legge  e  delle  altre  norme  in  materia di prevenzione e
repressione dell'abusivismo edilizio, e di dar corso ai provvedimenti
conseguenziali quando vengano constatate violazioni di legge.
   4. L'Assessore regionale per il territorio  e  l'ambiente  dispone
l'azione di vigilanza e di controllo sul rispetto da parte dei comuni
delle   disposizioni   in   materia   di   controllo   dell'attivita'
urbanistico-edilizia, avvalendosi di  un  apposito  gruppo  ispettivo
alla   cui   istituzione,   nell'ambito   dalla  Direzione  regionale
dell'urbanistica, si provvede in forza della presente legge e secondo
le disposizioni vigenti.
   5.  Sull'attivita'  di  vigilanza  e   di   controllo   espletata,
l'Assessore  regionale  per  il  territorio  e  l'ambiente  riferisce
annualmente alla competente  Commissione  legislativa  dell'Assemblea
regionale siciliana.