Art. 13. Controlli ispettivi ed interventi sostitutivi dell'Amministrazione regionale 1. Il responsabile dell'unita' organizzativa di cui al comma 1 dell'articolo 1, fermo restando quanto previsto dal comma 7 dell'articolo 7 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modifiche ed integrazioni, redige e trasmette ogni quindici giorni all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente l'elenco delle ordinanze di sospensione dei lavori, delle ingiunzioni alla demolizione, degli accertamenti dell'inottemperanza alla ingiunzione a demolire, delle immissioni nel possesso, nonche' delle ordinanze di demolizione, disposti nei quindici giorni. 2. L'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, sulla scorta degli elenchi trasmessi, dispone gli interventi sostitutivi di propria competenza. 3. L'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente dispone controlli ispettivi regolari e casuali presso i comuni della Regione, al fine di verificare lo stato di attuazione delle norme della presente legge e delle altre norme in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio, e di dar corso ai provvedimenti conseguenziali quando vengano constatate violazioni di legge. 4. L'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente dispone l'azione di vigilanza e di controllo sul rispetto da parte dei comuni delle disposizioni in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, avvalendosi di un apposito gruppo ispettivo alla cui istituzione, nell'ambito dalla Direzione regionale dell'urbanistica, si provvede in forza della presente legge e secondo le disposizioni vigenti. 5. Sull'attivita' di vigilanza e di controllo espletata, l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente riferisce annualmente alla competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana.