Art. 14.
    Attivita' di vigilanza e repressione dell'abusivismo edilizio
                  all'interno delle zone dei parchi
 
   1.  Il  direttore  del  parco,  accertata,  sulla base di apposito
rapporto redatto dal personale  di  vigilanza,  la  violazione  delle
prescrizioni  in  materia  edilizia all'interno delle zone "A", "B" e
"C" del parco, ne  da'  immediata  comunicazione  al  sindaco  ed  al
presidente del parco.
   2.  Qualora  il  sindaco  non  adotti  i  provvedimenti di propria
competenza entro i termini di cui al  comma  3  dell'articolo  1,  vi
provvede, salvo le sanzioni nei confronti del sindaco di cui ai comma
3  e  4  dello  stesso  articolo,  il  presidente  del  parco entro i
successivi sessanta giorni.
   3. Nelle  zone  di  cui  al  comma  1,  l'opera  abusiva,  qualora
ricorrano  le  condizioni di cui all'articolo 7, comma 3, della legge
28 febbraio 1985, n. 47, e successive modifiche ed  integrazioni,  e'
acquisita  di diritto al patrimonio dell'ente parco. La deliberazione
di cui al  comma  5  del  medesimo  articolo  e'  di  competenza  del
consiglio del parco.
   4.  Si  applicano nei confronti del direttore e del presidente del
parco le sanzioni previste dall'articolo 1.
   5. Restano ferme le competenze del  sindaco  nelle  zone  "D"  del
parco.
   6.  I  commi 1 e 2 dell'articolo 23 della legge regionale 6 maggio
1981, n. 98, cosi'  come  sostituito  dall'articolo  26  della  legge
regionale 9 agosto 1988, n. 14, sono abrogati.