Art. 14. Attivita' di vigilanza e repressione dell'abusivismo edilizio all'interno delle zone dei parchi 1. Il direttore del parco, accertata, sulla base di apposito rapporto redatto dal personale di vigilanza, la violazione delle prescrizioni in materia edilizia all'interno delle zone "A", "B" e "C" del parco, ne da' immediata comunicazione al sindaco ed al presidente del parco. 2. Qualora il sindaco non adotti i provvedimenti di propria competenza entro i termini di cui al comma 3 dell'articolo 1, vi provvede, salvo le sanzioni nei confronti del sindaco di cui ai comma 3 e 4 dello stesso articolo, il presidente del parco entro i successivi sessanta giorni. 3. Nelle zone di cui al comma 1, l'opera abusiva, qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 7, comma 3, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modifiche ed integrazioni, e' acquisita di diritto al patrimonio dell'ente parco. La deliberazione di cui al comma 5 del medesimo articolo e' di competenza del consiglio del parco. 4. Si applicano nei confronti del direttore e del presidente del parco le sanzioni previste dall'articolo 1. 5. Restano ferme le competenze del sindaco nelle zone "D" del parco. 6. I commi 1 e 2 dell'articolo 23 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, cosi' come sostituito dall'articolo 26 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 14, sono abrogati.