Art. 15. Proroga del termine per l'adozione dei piani regolatori generali 1. Per i comuni nei quali si siano svolte elezioni per il rinnovo dell'amministrazione comunale nel corso dell'anno i993, il termine di cui all'articolo 6, comma 3, della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 9, e' prorogato di un anno dalla data di insediamento del nuovo consiglio comunale.