Art. 15.
  Proroga del termine per l'adozione dei piani regolatori generali
 
   1.  Per i comuni nei quali si siano svolte elezioni per il rinnovo
dell'amministrazione comunale nel corso dell'anno i993, il termine di
cui all'articolo 6, comma 3, della legge regionale 12  gennaio  1993,
n.  9,  e'  prorogato di un anno dalla data di insediamento del nuovo
consiglio comunale.