Art. 2.
        Procedure per il rilascio delle concessioni edilizie
 
   1.  I  comuni  sono  tenuti  a  rilasciare   il   certificato   di
destinazione  urbanistica  di  immobili  entro  sessanta  giorni  dal
ricevimento della richiesta dell'interessato.
   2.  L'ufficio  comunale  competente,  all'atto della presentazione
della domanda di concessione edilizia, rilascia una certificazione di
ricevimento, comunicando all'interessato il nome del responsabile del
procedimento.  Eventuali  integrazioni  documentali   devono   essere
richieste  dall'ufficio  nei successivi trenta giorni. In questo caso
il termine di centoventi giorni di cui al comma 5 decorre dalla  data
di integrazione dei documenti.
   3.  Il  responsabile del procedimento, entro quarantacinque giorni
dalla data di presentazione della domanda  o  di  integrazione  della
documentazione,   formula  una  proposta  motivata  di  provvedimento
inoltrandola alla Commissione edilizia comunale per l'espressione del
parere di competenza, che deve essere reso  nei  successivi  quaranta
giorni.
   4.  Il  sindaco  adotta il provvedimento finale entro i successivi
trenta giorni. Qualora la Commissione edilizia non dovesse rendere il
parere nei termini di cui al  comma  3,  il  sindaco  provvede  sulla
scorta della proposta motivata del responsabile del procedimento.
   5.  La  domanda di concessione edilizia si intende accolta qualora
entro centoventi giorni dal ricevimento dell'istanza,  attestato  con
le  modalita' di cui al comma 2, non venga comunicato all'interessato
il provvedimento motivato di diniego.
   6.  Il  titolare  della  concessione  edilizia  assentita  con  le
modalita'   di  cui  al  comma  5  puo'  iniziare  i  lavori  dandone
cumunicazione al sindaco, previo versamento  al  Comune  degli  oneri
concessori,  calcolati in via provvisoria in base alla perizia di cui
al comma 7 e salvo conguaglio, sulla base delle determinazioni  degli
uffici comunali.
   7. Per quanto previsto al comma 5, prima dell'inizio dei lavori il
progettista  deve  inoltrare  al  sindaco  una  perizia  giurata  che
asseveri  la  conformita'  degli  interventi   da   realizzare   alle
prescrizioni  urbanistiche  ed  edilizie,  nonche'  il rispetto delle
norme  di  sicurezza  e  sanitarie  e  l'ammontare   del   contributo
concessorio dovuto in base alla normativa vigente.
   8. Nei casi di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 5 e
6  del  presente  articolo, gli uffici e gli organi del comune devono
ugualmente completare l'esame delle domande di  concessione  edilizia
entro  trenta  giorni  dalla  comunicazione  dell'inizio  dei lavori.
Qualora venga accertata la mancanza dei  requisiti  per  il  rilascio
della  concessione,  il  sindaco  provvede  all'annullamento o revoca
della concessione assentita ai sensi del comma 5 e  compie  gli  atti
necessari  a  far valere le eventuali responsabilita' penali, civili,
amministrative  e  disciplinari  di   quanti   abbiano   concorso   a
determinare l'applicazione delle richiamate disposizioni.
   9.  Le  autorizzazioni,  pareri  o  nulla-osta relativi alle opere
oggetto della concessione edilizia, di competenza di  amministrazioni
diverse  da  quella comunale, devono essere resi nei termini previsti
dai  relativi  ordinamenti,  ed  in  ogni  caso  nel  rispetto  delle
disposizioni  di  cui  all'articolo 2 della legge regionale 30 aprile
1991, n. 10. I termini decorrono indipendentemente l'uno  dall'altro,
nonche' dai termini per il rilascio della concessione edilizia.
   10.  E'  abrogato  l'articolo 38 della legge regionale 27 dicembre
1978, n. 71.