Art. 3.
     Procedure per il rilascio dei certificati di abitabilita',
                      agibilita' e conformita'
 
   1.  I  certificati  di  abitabilita',  agibilita' e conformita' si
intendono rilasciati ove, entro sessanta giorni dalla richiesta,  non
venga data al richiedente diversa comunicazione.
   2.  Alle  richieste  di  cui  al  comma 1 deve essere allegata una
perizia giurata a firma del tecnico responsabile dei lavori,  che  ne
attesti  la  conformita'  al  contenuto della concessione, alle norme
igienico-sanitarie e ad ogni altra norma di legge o  di  regolamento,
connessa all'oggetto della richiesta.
   3.  Eventuali integrazioni documentali devono essere richieste dal
responsabile del procedimento entro quindici giorni  dal  ricevimento
dell'istanza.  In  tal  caso,  i  termini di cui al comma 1 decorrono
dalla data di integrazione della documentazione.
   4. In caso di applicazione della disposizione di cui al  comma  1,
gli  uffici  e  gli  organi  del  comune devono ugualmente completare
l'esame delle relative domande entro novanta  giorni  dalla  data  di
ricevimento della richiesta.
   5.  Qualora  venga  accertata  la  mancanza  dei  requisiti per il
rilascio dei certificati,  il  sindaco  provvede  all'annullamento  o
revoca  dei  relativi  atti, assentiti ai sensi del comma 1, e compie
gli atti necessari a far valere le eventuali responsabilita'  penali,
civili,  amministrative  e  disciplinari di quanti abbiano concorso a
determinare l'applicazione della richiamata disposizione.  La  revoca
e' comunicata alle aziende erogatrici di servizi per gli atti di loro
competenza.
   6.   Le   disposizioni   del   presente   articolo   si  applicano
esclusivamente agli immobili con destinaizione residenziale.