Art. 4. Concessione del diritto di abitazione sulle opere edilizie abusive acquisite 1. Entro centodieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, su proposta del sindaco, considerate le necessita' di edilizia residenziale nel teritorio comunale, da soddisfare anche mediante il ricorso al patrimonio edilizio pubblico, possono stabilire che le procedure successive all'acquisizione al patrimonio comunale delle opere edilizie abusive esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge siano regolate dalle disposioni del presente articolo, oltre che dalle disposizioni della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, e della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, e successive modificazioni, in quanto compatibili. 2. Qualora l'opera abusiva risulti adibita a dimora abituale e principale del responsabile dell'abuso e del suo nucleo familiare, anche di fatto, il sindaco, dopo l'acquisizione dell'immobile al patrimonio comunale, ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, su richiesta del responsabile dell'abuso, puo' concedere il diritto di abitazione sull'immobile al richiedente e ai componenti del suo nucleo familiare, nei limiti e con i contenuti di cui agli articoli 1022, 1023, 1024 e 1025 del codice civile. 3. Fermo restando quanto stabilito dal comma 2, la concessione del diritto e' soggetta alle seguenti condizioni: a) l'istanza al sindaco deve essere presentata entro novanta giorni dalla pubblicazione della deliberazione di cui al comma 1 del presente articolo; b) la costruzione deve essere stata ultimata entro il 30 settembre 1993 (disposizione dichiarata illegittima con sentenza della Corte costituzionale n. 169 del 27 aprile-5 maggio 1994, nella parte in cui indica una data successiva al 23 marzo 1992); c) il concessionario non deve essere proprietario di altro immo- bile idoneo a soddisfare le esigenze abitative proprie e del suo nucleo familiare; d) il concessionario deve pagare un'indennita' ragguagliata agli oneri di urbanizzazione, determinati con riferimento ai valori vigenti alla data di pubblicazione della presente legge, ed ai sensi dell'articolo 27, comma 3, della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37 (disposizione dichiarata illegittima con sentenza della Corte costituzionale n. 169 del 27 aprile-5 maggio 1994, nella parte in cui non prevede il pagamento di un corrispettivo adeguato al valore del diritto di abitazione); e) il concessionario deve aver realizzato l'opera su area di cui aveva il legittimo possesso. 4. L'accertamento delle condizioni previste per la concessione del diritto di abitazione e' effettuato dalla commissione di cui all'articolo 18 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 15, alla quale le relative istanze sono trasmesse dagli uffici comunali entro trenta giorni dal ricevimento. 5. Il diritto di abitazione viene concesso con provvedimento del Sindaco, entro il termine di trenta giorni dalla ricezione del provvedimento favorevole della commissione di cui al comma 4. 6. (Comma omesso in quanto dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza n. 169 del 27 aprile-5 maggio 1994). 7. Sono in ogni caso a carico del concessionario le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile concesso in abitazione, nonche' le spese per l'eventuale adeguamento sismico e l'eventuale completamento esterno ai sensi del regolamento di edilizia comunale. Gli interventi di completamento esterno e di recupero estetico dell'immobile devono essere fissati nell'atto di concessione su parere della commissione edilizia. 8. I procedimenti amministrativi di repressione dell'abusivismo edilizio attualmente in corso rimangono sospesi ferma restando la prosecuzione delle attivita' processuali innanzi agli organi della giurisdizione ordinaria ed amministrativa, sino alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di concessione del diritto di abitazione, di cui al comma 3. 9. L'immobile acquisito e concesso in abitazione entra a far parte del patrimonio indisponibile del comune. 10. La concessione del diritto di abitazione puo' essere rilasciata purche' il mantenimento dell'immobile non arrechi rilevante pregiudizio alle destinazioni generali di zona previste dagli strumenti urbanistici.