Art. 4.
                Concessione del diritto di abitazione
               sulle opere edilizie abusive acquisite
 
   1. Entro centodieci giorni dall'entrata in vigore  della  presente
legge,  i  comuni,  con  deliberazione  del  consiglio  comunale,  su
proposta  del  sindaco,  considerate  le   necessita'   di   edilizia
residenziale  nel teritorio comunale, da soddisfare anche mediante il
ricorso al patrimonio edilizio pubblico,  possono  stabilire  che  le
procedure  successive  all'acquisizione  al patrimonio comunale delle
opere edilizie abusive esistenti alla data di entrata in vigore della
presente legge siano regolate dalle disposioni del presente articolo,
oltre che dalle disposizioni della legge 28 febbraio 1985, n.  47,  e
successive  modificazioni, e della legge regionale 10 agosto 1985, n.
37, e successive modificazioni, in quanto compatibili.
   2. Qualora l'opera abusiva risulti adibita  a  dimora  abituale  e
principale  del  responsabile  dell'abuso e del suo nucleo familiare,
anche di fatto, il  sindaco,  dopo  l'acquisizione  dell'immobile  al
patrimonio  comunale,  ai  sensi dell'art. 7, comma 5, della legge 28
febbraio 1985, n. 47, su richiesta del responsabile dell'abuso,  puo'
concedere  il diritto di abitazione sull'immobile al richiedente e ai
componenti del suo nucleo familiare, nei limiti e con i contenuti  di
cui agli articoli 1022, 1023, 1024 e 1025 del codice civile.
   3. Fermo restando quanto stabilito dal comma 2, la concessione del
diritto e' soggetta alle seguenti condizioni:
     a)  l'istanza  al  sindaco  deve essere presentata entro novanta
giorni dalla pubblicazione della deliberazione di cui al comma 1  del
presente articolo;
     b)  la  costruzione  deve  essere  stata  ultimata  entro  il 30
settembre 1993  (disposizione  dichiarata  illegittima  con  sentenza
della  Corte costituzionale n. 169 del 27 aprile-5 maggio 1994, nella
parte in cui indica una data successiva al 23 marzo 1992);
     c) il concessionario non deve essere proprietario di altro immo-
bile idoneo a soddisfare le esigenze  abitative  proprie  e  del  suo
nucleo familiare;
     d) il concessionario deve pagare un'indennita' ragguagliata agli
oneri  di  urbanizzazione,  determinati  con  riferimento  ai  valori
vigenti alla data di pubblicazione della presente legge, ed ai  sensi
dell'articolo  27,  comma 3, della legge regionale 10 agosto 1985, n.
37 (disposizione dichiarata  illegittima  con  sentenza  della  Corte
costituzionale n. 169 del 27 aprile-5 maggio 1994, nella parte in cui
non  prevede  il pagamento di un corrispettivo adeguato al valore del
diritto di abitazione);
     e) il concessionario deve aver realizzato l'opera su area di cui
aveva il legittimo possesso.
   4. L'accertamento delle condizioni previste per la concessione del
diritto  di  abitazione  e'  effettuato  dalla  commissione  di   cui
all'articolo  18  della  legge  regionale  25 marzo 1986, n. 15, alla
quale le relative istanze sono trasmesse dagli uffici comunali  entro
trenta giorni dal ricevimento.
   5.  Il  diritto di abitazione viene concesso con provvedimento del
Sindaco, entro il  termine  di  trenta  giorni  dalla  ricezione  del
provvedimento favorevole della commissione di cui al comma 4.
   6.  (Comma  omesso  in  quanto  dichiarato illegittimo dalla Corte
costituzionale con sentenza n. 169 del 27 aprile-5 maggio 1994).
   7. Sono in ogni caso a  carico  del  concessionario  le  spese  di
manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  dell'immobile  concesso in
abitazione, nonche' le spese per l'eventuale  adeguamento  sismico  e
l'eventuale   completamento  esterno  ai  sensi  del  regolamento  di
edilizia comunale. Gli  interventi  di  completamento  esterno  e  di
recupero  estetico  dell'immobile  devono essere fissati nell'atto di
concessione su parere della commissione edilizia.
   8. I procedimenti amministrativi  di  repressione  dell'abusivismo
edilizio  attualmente  in  corso  rimangono sospesi ferma restando la
prosecuzione delle attivita' processuali innanzi  agli  organi  della
giurisdizione ordinaria ed amministrativa, sino alla data di scadenza
del termine di presentazione delle domande di concessione del diritto
di abitazione, di cui al comma 3.
   9. L'immobile acquisito e concesso in abitazione entra a far parte
del patrimonio indisponibile del comune.
   10.   La   concessione  del  diritto  di  abitazione  puo'  essere
rilasciata  purche'  il  mantenimento   dell'immobile   non   arrechi
rilevante  pregiudizio  alle  destinazioni  generali di zona previste
dagli strumenti urbanistici.