Art. 5. Limiti per opere abusive costruite su aree sottoposte a vincolo 1. Le disposizioni di cui all'articolo 4 non si applicano se l'opera abusiva e' stata costruita in zona sottoposta a vincolo di inedificabilita' assoluta o comunque a divieto assoluto di costruzione di immobili ad uso residenziale in base a leggi statali o regionali. 2. Qualora l'opera abusiva sia stata costruita in zona soggetta a vincoli speciali a tutela del territorio o di beni culturali e ambientali, i provvedimenti di cui all'articolo 4 sono soggetti a nulla-osta dell'autorita' preposta alla gestione del vincolo rilasciato nei limiti e con le procedure previste per la realizzazione di nuove edificazioni. 3. L'articolo 23, comma 10, della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, e' cosi' interpretato: "1. Il nulla osta dell'autorita' preposta alla gestione del vincolo e' richiesto, ai fini della concessione in sanatoria, anche quando il vincolo sia stato apposto successivamente all'ultimazione dell'opera abusiva. Tuttavia, nel caso di vincolo apposto successivamente, e' esclusa l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie, discendenti dalle norme disciplinanti lo stesso, a carico dell'autore dell'abuso edilizio. 2. In ogni caso l'autorita' competente, nel dare il proprio nulla osta, puo' dettare prescrizioni che comportino l'adeguamento del progetto alle esigenze di tutela che hanno determinato l'apposizione del vincolo".