Art. 5.
   Limiti per opere abusive costruite su aree sottoposte a vincolo
 
   1.  Le  disposizioni  di  cui  all'articolo  4 non si applicano se
l'opera abusiva e' stata costruita in zona sottoposta  a  vincolo  di
inedificabilita'   assoluta   o   comunque   a  divieto  assoluto  di
costruzione di immobili ad uso residenziale in base a leggi statali o
regionali.
   2. Qualora l'opera abusiva sia stata costruita in zona soggetta  a
vincoli  speciali  a  tutela  del  territorio  o  di beni culturali e
ambientali, i provvedimenti di cui all'articolo  4  sono  soggetti  a
nulla-osta   dell'autorita'   preposta   alla  gestione  del  vincolo
rilasciato  nei  limiti  e  con  le   procedure   previste   per   la
realizzazione di nuove edificazioni.
   3.  L'articolo 23, comma 10, della legge regionale 10 agosto 1985,
n. 37, e' cosi' interpretato:
   "1. Il  nulla  osta  dell'autorita'  preposta  alla  gestione  del
vincolo  e'  richiesto, ai fini della concessione in sanatoria, anche
quando il vincolo sia stato apposto  successivamente  all'ultimazione
dell'opera   abusiva.   Tuttavia,   nel   caso   di  vincolo  apposto
successivamente, e' esclusa l'irrogazione di sanzioni  amministrative
pecuniarie, discendenti dalle norme disciplinanti lo stesso, a carico
dell'autore dell'abuso edilizio.
   2.  In ogni caso l'autorita' competente, nel dare il proprio nulla
osta, puo' dettare  prescrizioni  che  comportino  l'adeguamento  del
progetto  alle esigenze di tutela che hanno determinato l'apposizione
del vincolo".