Art. 6. Autorizzazione al mutamento di destinazione d'uso per gli immobili edificati nelle zone a verde agricolo 1. L'articolo 22 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, e' cosi' sostituito: "Art. 22. 1. Nelle zone destinate a verde agricolo dai piani regolatori generali sono ammessi impianti o manufatti edilizi destinati alla lavorazione o trasformazione di prodotti agricoli o zootecnici locali ovvero allo sfruttamento a carattere artigianale di risorse naturali nella zona tassativamente individuate nello strumento urbanistico. 2. Le concessioni edilizie rilasciate ai sensi del comma 1 devono rispettare le seguenti condizioni: a) rapporto di copertura non superiore a un decimo dell'area di proprieta' proposta per l'insediamento; b) distacchi tra fabbricati non inferiori a m. 20; c) distacchi dai cigli stradali non inferiori a quelli fissati dall'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495; d) parcheggi in misura non inferiore ad un quinto dell'area interessata; e) rispetto delle distanze stabilite dall'articolo 15 della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78, come interpretato dall'articolo 2 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15". 2. Per gli immobili gia' ultimati alla data di entrata in vigore della presente legge, in base a regolare concessione edilizia rilasciata a norma del previgente testo dell'articolo 22 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, o comunque realizzati in zona agricola secondo le previsioni del piano regolatore generale e che non possono piu' essere utilmente destinati alle finalita' economiche originarie, e' facolta' dei comuni consentire il cambio di destinazione d'uso con riferimento ad altra attivita', ancorche' diversa da quella originaria, nel rispetto della cubatura esistente e purche' la nuova destinazione non sia in contrasto con rilevanti interessi urbanistici o ambientali. E' in ogni caso esclusa l'autorizzazione per il cambio della destinazione in uso abitativo, alberghiero o ricettivo in genere. 3. La variazione della destinazione d'uso, di cui al comma 2, puo' essere autorizzata solo se siano trascorsi almeno tre anni dalla data di rilascio della concessione edilizia. 4. L'autorizzazione di cui ai commi 2 e 3 e' rilasciata nel rispetto delle procedure e dei criteri stabiliti dall'articolo 10 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, commi 3 e 4.