Art. 6.
          Autorizzazione al mutamento di destinazione d'uso
       per gli immobili edificati nelle zone a verde agricolo
 
   1. L'articolo 22 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, e'
cosi' sostituito:
 
                              "Art. 22.
 
   1. Nelle zone destinate a  verde  agricolo  dai  piani  regolatori
generali  sono  ammessi  impianti  o manufatti edilizi destinati alla
lavorazione o trasformazione di prodotti agricoli o zootecnici locali
ovvero allo sfruttamento a carattere artigianale di risorse  naturali
nella zona tassativamente individuate nello strumento urbanistico.
   2.  Le concessioni edilizie rilasciate ai sensi del comma 1 devono
rispettare le seguenti condizioni:
     a) rapporto di copertura non superiore a un decimo dell'area  di
proprieta' proposta per l'insediamento;
     b) distacchi tra fabbricati non inferiori a m. 20;
     c)  distacchi  dai cigli stradali non inferiori a quelli fissati
dall'articolo 26 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  16
dicembre 1992, n. 495;
     d)  parcheggi  in  misura  non  inferiore ad un quinto dell'area
interessata;
     e) rispetto delle  distanze  stabilite  dall'articolo  15  della
legge   regionale   12   giugno   1976,   n.  78,  come  interpretato
dall'articolo 2 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15".
   2.  Per  gli immobili gia' ultimati alla data di entrata in vigore
della  presente  legge,  in  base  a  regolare  concessione  edilizia
rilasciata  a norma del previgente testo dell'articolo 22 della legge
regionale 27 dicembre 1978, n. 71,  o  comunque  realizzati  in  zona
agricola  secondo  le  previsioni del piano regolatore generale e che
non possono piu' essere utilmente destinati alle finalita' economiche
originarie,  e'  facolta'  dei  comuni  consentire   il   cambio   di
destinazione  d'uso  con  riferimento  ad  altra attivita', ancorche'
diversa da quella originaria, nel rispetto della cubatura esistente e
purche' la nuova destinazione non  sia  in  contrasto  con  rilevanti
interessi   urbanistici   o  ambientali.  E'  in  ogni  caso  esclusa
l'autorizzazione per il cambio della destinazione in  uso  abitativo,
alberghiero o ricettivo in genere.
   3. La variazione della destinazione d'uso, di cui al comma 2, puo'
essere autorizzata solo se siano trascorsi almeno tre anni dalla data
di rilascio della concessione edilizia.
   4.  L'autorizzazione  di  cui  ai  commi  2  e 3 e' rilasciata nel
rispetto delle procedure e dei  criteri  stabiliti  dall'articolo  10
della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, commi 3 e 4.