Art. 7. Erogazione dei pubblici servizi 1. Nel caso previsto dal comma 2 dell'articolo 45 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, il richiedente il servizio e' tenuto ad allegare alla domanda copia della concessione ad edificare o, per le opere abusive, copia della concessione in sanatoria. 2. Nel caso previsto dal comma 4 dell'articolo 45 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio deve essere accompagnata da una perizia giurata, redatta da professionista regolarmente iscritto all'albo, attestante che l'immobile non ha subito, dopo il 30 gennaio 1977, interventi di ampliamento, ricostruzione o ristrutturazione, o che comunque avrebbero richiesto una concessione edilizia. In ogni caso l'azienda erogatrice del pubblico servizio deve verificare, mediante sopralluogo, l'attendibilita' della dichiarazione del richiedente. Qualora emergano ragionevoli dubbi sulla veridicita' della stessa, l'azienda sospende la stipulazione del contratto di utenza e chiede ulteriori accertamenti agli uffici di polizia municipale. 3. Sono fatti salvi i contratti di utenza stipulati prima dell'entrata in vigore della presente legge.