Art. 7.
                   Erogazione dei pubblici servizi
 
   1.  Nel  caso previsto dal comma 2 dell'articolo 45 della legge 28
febbraio 1985, n.  47,  il  richiedente  il  servizio  e'  tenuto  ad
allegare  alla domanda copia della concessione ad edificare o, per le
opere abusive, copia della concessione in sanatoria.
   2. Nel caso previsto dal comma 4 dell'articolo 45 della  legge  28
febbraio  1985,  n.  47, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio
deve  essere  accompagnata  da  una  perizia  giurata,   redatta   da
professionista   regolarmente   iscritto   all'albo,  attestante  che
l'immobile non ha subito, dopo il  30  gennaio  1977,  interventi  di
ampliamento,   ricostruzione   o  ristrutturazione,  o  che  comunque
avrebbero richiesto una concessione edilizia. In ogni caso  l'azienda
erogatrice   del   pubblico   servizio   deve   verificare,  mediante
sopralluogo, l'attendibilita' della  dichiarazione  del  richiedente.
Qualora  emergano  ragionevoli  dubbi sulla veridicita' della stessa,
l'azienda sospende la stipulazione del contratto di utenza  e  chiede
ulteriori accertamenti agli uffici di polizia municipale.
   3.  Sono  fatti  salvi  i  contratti  di  utenza  stipulati  prima
dell'entrata in vigore della presente legge.