Art. 9. Attuazione dei piani particolareggiati di recupero 1. I piani particolareggiati di recupero di cui all'articolo 14 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, debbono essere adottati ed approvati, ai sensi dell'articolo 16 della stessa legge, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 2. Le giunte comunali provvederanno a revocare gli incarichi per la redazione dei piani particolareggiati di recupero non approvati entro il termine fissato dal comma 1. 3. I piani particolareggiati di recupero non approvati entro il termine di cui al comma 1 e quelli in corso di formazione, nonche' i piani di recupero adottati dai comuni e successivamente revocati o annullati per mancanza delle condizioni di cui all'articolo 14 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, sono consegnati ai progettisti incaricati della redazione del piano regolatore generale, i quali possono apportarvi le modifiche che ritengono necessarie, al fine di armonizzare la pianificazione delle zone di recupero con la pianificazione urbanistica del comune. 4. I piani regolatori generali in corso di redazione o di revisione, prima della consegna al comune, al fine della successiva adozione devono essere redatti tenendo conto dei piani particolareggiati di recupero gia' approvati. 5. La nuova pianificazione generale deve definire l'assetto e la riqualificazione delle zone di abusivismo edilizio, oggetto dei piani di recupero, in coerenza con le previsioni urbanistiche complessive. A tal fine il piano regolatore generale puo' prevedere le opportune modificazioni dei piani di recupero gia' approvati. 6. Qualora a seguito dei provvedimenti di cui all'articolo 4 le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti dovessero risultare inattuabili, il comune provvedera' all'adozione di apposite varianti, secondo le procedure di cui agli articoli 3 e 4 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71. 7. Al comma 6 dell'articolo 14 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, dopo le parole "gravi carenze igienico-sanitarie" sono inserite le altre "per assoluta mancanza di opere di urbanizzazione primaria". 8. Sono abrogati i commi 2 e 3 dell'articolo 16, l'articolo 17 e l'articolo 36 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37.