Art. 9.
         Attuazione dei piani particolareggiati di recupero
 
   1.  I  piani  particolareggiati di recupero di cui all'articolo 14
della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, debbono essere  adottati
ed  approvati, ai sensi dell'articolo 16 della stessa legge, entro il
termine perentorio di novanta giorni dalla data di entrata in  vigore
della presente legge.
   2.  Le  giunte comunali provvederanno a revocare gli incarichi per
la redazione dei piani particolareggiati di  recupero  non  approvati
entro il termine fissato dal comma 1.
   3.  I  piani  particolareggiati di recupero non approvati entro il
termine di cui al comma 1 e quelli in corso di formazione, nonche'  i
piani  di  recupero  adottati dai comuni e successivamente revocati o
annullati per mancanza delle condizioni di cui all'articolo 14  della
legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, sono consegnati ai progettisti
incaricati  della  redazione  del  piano regolatore generale, i quali
possono apportarvi le modifiche che ritengono necessarie, al fine  di
armonizzare   la   pianificazione  delle  zone  di  recupero  con  la
pianificazione urbanistica del comune.
   4. I  piani  regolatori  generali  in  corso  di  redazione  o  di
revisione,  prima  della consegna al comune, al fine della successiva
adozione   devono   essere   redatti   tenendo   conto   dei    piani
particolareggiati di recupero gia' approvati.
   5.  La  nuova pianificazione generale deve definire l'assetto e la
riqualificazione delle zone di abusivismo edilizio, oggetto dei piani
di recupero, in coerenza con le previsioni urbanistiche  complessive.
A  tal  fine il piano regolatore generale puo' prevedere le opportune
modificazioni dei piani di recupero gia' approvati.
   6. Qualora a seguito dei provvedimenti di cui  all'articolo  4  le
previsioni  degli  strumenti  urbanistici vigenti dovessero risultare
inattuabili, il comune provvedera' all'adozione di apposite varianti,
secondo le procedure di cui agli articoli 3 e 4 della legge regionale
27 dicembre 1978, n. 71.
   7. Al comma 6 dell'articolo 14 della  legge  regionale  10  agosto
1985,  n.  37, dopo le parole "gravi carenze igienico-sanitarie" sono
inserite le altre "per assoluta mancanza di opere  di  urbanizzazione
primaria".
   8.  Sono  abrogati i commi 2 e 3 dell'articolo 16, l'articolo 17 e
l'articolo 36 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37.