Art. 10.
                     Attivita' di progettazione
 
   1.  Le  disposizioni  di  cui  all'articolo  5-  bis  della  legge
regionale  29  aprile  1985,  n. 21, come introdotto dall'articolo 20
della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10,  non  si  applicano  ai
lavori  di  cui  all'articolo  77,  comma  7,  della  medesima  legge
regionale n. 10 del 1993, che siano stati gia' finanziati e  concessi
sulla  base  di  progetto  di massima regolarmente approvato e la cui
convenzione sia stata registrata entro la data di approvazione  della
legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10.