Art. 10. Attivita' di progettazione 1. Le disposizioni di cui all'articolo 5- bis della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, come introdotto dall'articolo 20 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, non si applicano ai lavori di cui all'articolo 77, comma 7, della medesima legge regionale n. 10 del 1993, che siano stati gia' finanziati e concessi sulla base di progetto di massima regolarmente approvato e la cui convenzione sia stata registrata entro la data di approvazione della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10.