Art. 11. Adempimenti burocratici 1. Le disposizioni di cui all'articolo 76 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni, si applicano anche a procedure e pratiche, diverse da quelle relative ad appalti di lavori pubblici o di pubbliche forniture, di competenza dell'Amministrazione regionale, nonche' degli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, e succes- sive modifiche ed integrazioni.