Art. 11.
                       Adempimenti burocratici
 
   1. Le disposizioni di cui all'articolo 76 della legge regionale 12
gennaio  1993,  n.  10,  e  successive  modifiche ed integrazioni, si
applicano anche a procedure e pratiche, diverse da quelle relative ad
appalti di lavori pubblici o di pubbliche  forniture,  di  competenza
dell'Amministrazione   regionale,   nonche'   degli   enti   di   cui
all'articolo 1 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, e succes-
sive modifiche ed integrazioni.