Art. 12. Fondo di rotazione per la redazione di progetti di opere pubbliche 1. Per la redazione di progetti di opere pubbliche, gli enti appaltanti possono istituire, presso gli istituti tesorieri, un fondo di rotazione per l'anticipazione ai progettisti incaricati delle competenze tecniche, il cui importo e' reintegrato al momento del finanziamento dell'opera.