Art. 12.
 Fondo di rotazione per la redazione di progetti di opere pubbliche
 
   1. Per la redazione di  progetti  di  opere  pubbliche,  gli  enti
appaltanti possono istituire, presso gli istituti tesorieri, un fondo
di  rotazione  per  l'anticipazione  ai  progettisti incaricati delle
competenze tecniche, il cui importo e'  reintegrato  al  momento  del
finanziamento dell'opera.