Art. 13.
    Utilizzo dei fondi di cui alla legge regionale n. 1 del 1979
            per la redazione degli strumenti urbanistici
 
   1.   Nelle   more   della   concessione  del  contributo  previsto
dall'articolo 25 della legge regionale 27 dicembre  1978,  n.  71,  e
successive  modifiche  ed  integrazioni, i comuni sono autorizzati ad
utilizzare per il finanziamento di tutte le spese occorrenti  per  la
redazione  degli  strumenti  urbanistici  i  fondi assegnati ai sensi
della legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1.
   2. Ad avvenuto accreditamento del contributo di  cui  all'articolo
25  della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, l'importo relativo
sara' utilizzato a reintegra dei fondi di cui alla legge regionale  2
gennaio 1979, n. 1.