Art. 13. Utilizzo dei fondi di cui alla legge regionale n. 1 del 1979 per la redazione degli strumenti urbanistici 1. Nelle more della concessione del contributo previsto dall'articolo 25 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, e successive modifiche ed integrazioni, i comuni sono autorizzati ad utilizzare per il finanziamento di tutte le spese occorrenti per la redazione degli strumenti urbanistici i fondi assegnati ai sensi della legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1. 2. Ad avvenuto accreditamento del contributo di cui all'articolo 25 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, l'importo relativo sara' utilizzato a reintegra dei fondi di cui alla legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1.