Art. 14.
              Adeguamento degli oneri di urbanizzazione
 
   1.  L'articolo  34 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, e'
sostituito dal seguente:
 
                              "Art. 34.
                Oneri di urbanizzazione - Adeguamento
 
   1. Gli oneri di urbanizzazione  determinati  secondo  il  disposto
della   legge  regionale  27  dicembre  1978,  n.  71,  e  successive
modifiche, devono essere adeguati entro il termine perentorio del  31
dicembre  di ogni triennio. Il provvedimento di adeguamento non puo',
in ogni caso, avere decorrenza retroattiva.
   2. Trascorso il termine di cui al comma 1 senza che  il  consiglio
comunale  abbia provveduto, l'Assessore regionale per il territorio e
l'ambiente  nomina,  con  proprio  decreto,  anche  senza  preventiva
diffida,  un commissario ad acta per l'adozione del provvedimento non
adottato.  Restano  salve   le   responsabilita'   a   carico   degli
amministratori inadempienti".