Art. 14. Adeguamento degli oneri di urbanizzazione 1. L'articolo 34 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, e' sostituito dal seguente: "Art. 34. Oneri di urbanizzazione - Adeguamento 1. Gli oneri di urbanizzazione determinati secondo il disposto della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, e successive modifiche, devono essere adeguati entro il termine perentorio del 31 dicembre di ogni triennio. Il provvedimento di adeguamento non puo', in ogni caso, avere decorrenza retroattiva. 2. Trascorso il termine di cui al comma 1 senza che il consiglio comunale abbia provveduto, l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente nomina, con proprio decreto, anche senza preventiva diffida, un commissario ad acta per l'adozione del provvedimento non adottato. Restano salve le responsabilita' a carico degli amministratori inadempienti".