Art. 15. Rilascio di provvisorio certificato di agibilita' per immobili commerciali sottoposti a sanatoria 1. Nel caso di immobili abusivi per i quali e' stata presentata istanza per il rilascio della concessione in sanatoria ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modifiche ed integrazioni, e della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, e suc- cessive modifiche ed integrazioni, puo' procedersi all'eventuale rilascio del certificato di agibilita' per lo svolgimento di attivita' commerciali e produttive dietro presentazione di copia dell'istanza di sanatoria, delle ricevute di pagamento dell'oblazione, e di una perizia giurata, redatta da tecnico abilitato, che attesti che l'immobile e' conforme a tutte le prescrizioni richieste per consentire il rilascio della concessione in sanatoria, nonche' previo accertamento dei dovuti requisiti igienico-sanitari. 2. Sono fatti salvi i provvedimenti conseguenti all'eventuale diniego della sanatoria o alla mancata osservanza delle condizioni poste in sede di rilascio della concessione in sanatoria.