Art. 15.
          Rilascio di provvisorio certificato di agibilita'
           per immobili commerciali sottoposti a sanatoria
 
   1.  Nel  caso  di immobili abusivi per i quali e' stata presentata
istanza per il rilascio della concessione in sanatoria ai sensi della
legge  28  febbraio  1985,  n.  47,   e   successive   modifiche   ed
integrazioni,  e  della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, e suc-
cessive modifiche  ed  integrazioni,  puo'  procedersi  all'eventuale
rilascio   del  certificato  di  agibilita'  per  lo  svolgimento  di
attivita' commerciali e  produttive  dietro  presentazione  di  copia
dell'istanza    di    sanatoria,    delle   ricevute   di   pagamento
dell'oblazione,  e  di  una  perizia  giurata,  redatta  da   tecnico
abilitato,  che  attesti  che  l'immobile  e'  conforme  a  tutte  le
prescrizioni richieste per consentire il rilascio  della  concessione
in  sanatoria,  nonche'  previo  accertamento  dei  dovuti  requisiti
igienico-sanitari.
   2.  Sono  fatti  salvi  i  provvedimenti conseguenti all'eventuale
diniego della sanatoria o alla mancata  osservanza  delle  condizioni
poste in sede di rilascio della concessione in sanatoria.