Art. 16. Tariffe EAS 1. Le tariffe di utenza idrica praticate dall'Ente acquedotti siciliani a decorrere dal 1 gennaio 1995 sono riscosse nella misura stabilita dal Comitato provinciale prezzi. 2. Sono abrogati i commi primo, secondo, terzo e quarto dell'articolo 1 della legge regionale 2 agosto 1982, n. 81. 3. Il comma 2 dell articolo 1 della legge regionale 16 novembre 1988, n. 42, e successive modifiche ed integrazioni, e' sostituito dal seguente: "2. A decorrere dall'esercizio finanziario 1994, il contributo sara' determinato sulla base del bilancio di previsione dell'Ente".