Art. 16.
                             Tariffe EAS
 
   1.  Le  tariffe  di  utenza  idrica praticate dall'Ente acquedotti
siciliani a decorrere dal 1 gennaio 1995 sono riscosse  nella  misura
stabilita dal Comitato provinciale prezzi.
   2.   Sono   abrogati  i  commi  primo,  secondo,  terzo  e  quarto
dell'articolo 1 della legge regionale 2 agosto 1982, n. 81.
   3. Il comma 2 dell articolo 1 della legge  regionale  16  novembre
1988,  n.  42,  e successive modifiche ed integrazioni, e' sostituito
dal seguente:
   "2. A decorrere dall'esercizio  finanziario  1994,  il  contributo
sara' determinato sulla base del bilancio di previsione dell'Ente".