Art. 17.
                  Modifica ed integrazione di norme
 
   1.  Il  comma  1  dell'articolo 5 della legge regionale 12 gennaio
1993, n. 9, e' sostituito dal seguente:
   "1. Ai comuni dell'Isola e'  fatto  obbligo  di  definire  l'esame
istruttorio   delle  domande  di  concessione  od  autorizzazione  in
sanatoria ed ogni altro connesso  adempimento  previsto  dalla  legge
regionale   10   agosto  1985,  n.  37,  e  successive  modifiche  ed
integrazioni, entro il 31 dicembre 1995".
   2. Al comma 1 dell'articolo 136 della iegge regionale 1  settembre
1993, n. 25, la parola "Ai" e' sostituita con l'altra "Nei".
   3.  All'articolo  30 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10,
sono apportate le seguenti modifiche:
    " a) nel comma 1, alla lettera e),  le  parole  "strade,  fogne",
sono  sostituite con le altre "strade urbane, quando la sede stradale
sia superiore a  metri  12;  strade  extraurbane,  qualunque  sia  la
dimensione della sede stradale";
     b)dopo il comma 1 e' inserito il seguente comma:
    "1-bis.   Non  e'  richiesto  il  nulla  osta  per  i  lavori  di
manutenzione ordinaria o straordinaria su opere preesistenti".