Art. 17. Modifica ed integrazione di norme 1. Il comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 9, e' sostituito dal seguente: "1. Ai comuni dell'Isola e' fatto obbligo di definire l'esame istruttorio delle domande di concessione od autorizzazione in sanatoria ed ogni altro connesso adempimento previsto dalla legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, e successive modifiche ed integrazioni, entro il 31 dicembre 1995". 2. Al comma 1 dell'articolo 136 della iegge regionale 1 settembre 1993, n. 25, la parola "Ai" e' sostituita con l'altra "Nei". 3. All'articolo 30 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, sono apportate le seguenti modifiche: " a) nel comma 1, alla lettera e), le parole "strade, fogne", sono sostituite con le altre "strade urbane, quando la sede stradale sia superiore a metri 12; strade extraurbane, qualunque sia la dimensione della sede stradale"; b)dopo il comma 1 e' inserito il seguente comma: "1-bis. Non e' richiesto il nulla osta per i lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria su opere preesistenti".