Art. 2.
                 Adeguamento alla normativa statale
                    in materia di lavori pubblici
 
   1.  Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente
legge la Regione adegua la propria legislazione sui  lavori  pubblici
alle  norme  fondamentali di riforma economico-sociale e di principio
dettate in materia dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modifiche ed integrazioni.
   2. Fino alla scadenza del termine di cui al comma 1  rimangono  in
vigore  le  norme  della  legislazione regionale in materia di lavori
pubblici, salvo quanto disposto dai commi 3, 4 e 5.
   3. Trovano immediata applicazione nella Regione le disposizioni di
cui agli articoli 10, 11, 12, 13, 32, 34, 35  e  36  della  legge  11
febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni.
   4.  Sono  fatti salvi i bandi di gara gia' pubblicati alla data di
entrata in vigore della presente legge.
   5. Le disposizioni in  materia  di  lavori  pubblici  relative  ai
procedimenti di affidamento ed ai criteri di scelta del contraente si
applicano ai soggetti privati nei limiti di cui all'articolo 2, comma
2,  lettere  b) e c), della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e succes-
sive modifiche ed integrazioni. Trovano altresi' applicazione i commi
4 e 5 del medesimo articolo 2.
   6. Sono abrogati l'articolo 35 della legge  regionale  12  gennaio
1993,  n. 10, ed il comma 7 dell'articolo 152 della legge regionale 1
settembre 1993, n. 25.