Art. 2. Adeguamento alla normativa statale in materia di lavori pubblici 1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Regione adegua la propria legislazione sui lavori pubblici alle norme fondamentali di riforma economico-sociale e di principio dettate in materia dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni. 2. Fino alla scadenza del termine di cui al comma 1 rimangono in vigore le norme della legislazione regionale in materia di lavori pubblici, salvo quanto disposto dai commi 3, 4 e 5. 3. Trovano immediata applicazione nella Regione le disposizioni di cui agli articoli 10, 11, 12, 13, 32, 34, 35 e 36 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni. 4. Sono fatti salvi i bandi di gara gia' pubblicati alla data di entrata in vigore della presente legge. 5. Le disposizioni in materia di lavori pubblici relative ai procedimenti di affidamento ed ai criteri di scelta del contraente si applicano ai soggetti privati nei limiti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b) e c), della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e succes- sive modifiche ed integrazioni. Trovano altresi' applicazione i commi 4 e 5 del medesimo articolo 2. 6. Sono abrogati l'articolo 35 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, ed il comma 7 dell'articolo 152 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25.